Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/202 della Commissione del 14 febbraio 2022 recante rettifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

EurLex 4321

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 8,

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(3)La Commissione ha riscontrato errori nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche in modo da assicurare la corretta attuazione e l’uso adeguato dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(4)Il nuovo alimento «erbe di Cistus incanus L. Pandalis» è stato autorizzato a determinate condizioni d’uso dall’autorità competente della Cechia a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche di questo nuovo alimento è stato erroneamente omesso che il nuovo alimento è costituito dalle parti aeree essiccate e tagliate (giovani germogli e parti legnose) di Cistus incanus L. Pandalis. Nelle specifiche sono state inoltre erroneamente aggiunte informazioni dettagliate sulla composizione del nuovo alimento, presentate dal richiedente come informazioni complementari, che non erano incluse nel parere dell’autorità competente della Cechia e non sono necessarie per la valutazione della sicurezza o la caratterizzazione del prodotto. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere soppresse. Di conseguenza è opportuno rettificare le specifiche della voce «erbe di Cistus incanus L. Pandalis» nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 della Commissione (4) ha rettificato l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati includendovi il nuovo alimento «L-metilfolato di calcio» che, sebbene autorizzato nel gennaio 2008 dall’autorità competente dell’Irlanda a determinate condizioni d’uso a norma del regolamento (CE) n. 258/97, per errore non è stato incluso nell’elenco dell’Unione al momento dell’istituzione dell’elenco iniziale. Le condizioni d’uso di «L-metilfolato di calcio» negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che sono state incluse nell’elenco dell’Unione, per errore omettono dal gruppo di utilizzatori interessato i lattanti e i bambini nella prima infanzia, mentre l’autorizzazione iniziale autorizzava tale uso. Occorre pertanto rettificare la voce «L-metilfolato di calcio» nella tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(6)I limiti per il mercurio (≤ 1,0 mg/kg) e il platino (≤ 2 mg/kg) previsti dalle specifiche per «L-metilfolato di calcio» nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 si riferiscono al limite previsto dalle specifiche per tale nuovo alimento autorizzato come fonte di folato nelle formule per lattanti, nelle formule per la prima infanzia, negli alimenti a base di cereali e in altri alimenti per la prima infanzia dal regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione (6). Tuttavia anche l’autorità competente dell’Irlanda ha originariamente autorizzato nel 2008 i limiti previsti dalle specifiche per il mercurio (≤ 1,5 mg/kg) e il platino (≤ 10 mg/kg), in base a un parere favorevole sulla sicurezza del nuovo alimento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (7). Occorre pertanto rettificare di conseguenza la tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(7)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.033.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A033%3ATOC

 

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