Regolamento Delegato (UE) 2022/201 della Commissione del 10 dicembre 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 748/2012.

EurLex 4321

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la progettazione e la produzione di aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili.

(2)In conformità all’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, in funzione del tipo di attività svolta e delle loro dimensioni, le imprese di progettazione e di produzione approvate devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui allo stesso allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema.

(3)A norma dell’annesso 19 «Safety Management» della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), le autorità competenti devono imporre alle imprese approvate che progettano e producono aeromobili civili, nonché motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili, di attuare un sistema di gestione della sicurezza.

(4)Il regolamento (UE) n. 748/2012 impone già alle imprese di progettazione e di produzione approvate di conformarsi a taluni elementi del sistema di gestione; tale sistema di gestione non copre tuttavia integralmente le norme e le pratiche raccomandate (SARP) per un sistema di gestione della sicurezza quale quello previsto dall’annesso 19 della convenzione di Chicago. È pertanto opportuno aggiungere gli elementi mancanti del sistema di gestione ai requisiti vigenti.

(5)Al fine di garantire un’attuazione proporzionata e la coerenza con l’approccio utilizzato per le imprese di mantenimento dell’aeronavigabilità operanti nel settore dell’aviazione generale, le imprese di progettazione e di produzione, per le quali l’approvazione non è obbligatoria a norma del regolamento (UE) n. 748/2012, non dovrebbero essere tenute a conformarsi a tutti gli elementi del sistema di gestione.

(6)Tutte le imprese, comprese quelle aventi la sede principale di attività al di fuori dell’Unione, quando progettano e producono prodotti e parti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, sono già tenute a istituire un sistema obbligatorio e volontario di segnalazione delle non conformità. È tuttavia opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 per garantire che il sistema di segnalazione delle non conformità sia allineato ai principi del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)È altresì opportuno modificare i requisiti dell’Agenzia per quanto riguarda i compiti connessi alla certificazione della progettazione, alla sorveglianza e all’applicazione delle norme.

(8)Un periodo transitorio sufficiente dovrebbe essere previsto affinché le imprese di progettazione approvate garantiscano la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

(9)Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 04/2020 (4) formulato dall’Agenzia a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.

(11)Il regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (5) ha introdotto un requisito in virtù del quale qualsiasi futuro titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni dovrà garantire la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile. È stato in particolare aggiunto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 il punto 21.A.101, lettera h), in base al quale alcuni futuri titolari dovranno rispettare specifiche di certificazione che garantiscano quanto meno un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dall’allegato I, punti 26.300, 26.320 e 26.330, del regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (6). Il riferimento al punto 26.320, che non esiste, è un errore. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.In deroga al punto 21.B.433, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di progettazione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 (*1).

Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.

(*1)Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del …, pag. 7).»;"

2)l’allegato I (parte 21) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è rettificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2023, ad eccezione dell’articolo 2, che si applica a decorrere dal 7 marzo 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.033.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A033%3ATOC

 

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