Regolamento Delegato (UE) 2022/200 della Commissione del 2 dicembre 2021 che modifica il Regolamento (UE) 2019/1241 del Pe e del Consiglio.

EurLex 4321

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 prevede misure tecniche stabilite a livello regionale per il Mare del Nord.

(2)Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia ("gruppo di Scheveningen") hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. Il 7 maggio e il 21 giugno 2021 il gruppo di Scheveningen ha presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, raccomandazioni comuni che proponevano l'adozione di un atto delegato volto ad apportare alcune modifiche alle disposizione attuali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. Il gruppo di Scheveningen ha trasmesso entrambe le raccomandazioni al Consiglio consultivo per il Mare del Nord e al Consiglio consultivo per gli stock pelagici, per consultazione.

(3)La raccomandazione comune presentata il 7 maggio 2021 proponeva di modificare l'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 per limitare l'applicazione della deroga relativa alla dimensione di maglia di 90 mm nello Skagerrak unicamente alle reti da traino a divergenti, mentre attualmente tale dimensione di maglia è applicabile a tutti gli attrezzi trainati, comprese sfogliare e sciabiche. La raccomandazione proponeva inoltre che la deroga relativa all'uso della dimensione di maglia di 90 mm nel Kattegat fosse limitato alla pesca con reti da traino a divergenti o sciabiche.

(4)Lo CSTEP ha analizzato le prove presentate dagli Stati membri e ha concluso (3) che la modifica proposta consegue l'obiettivo principale di eliminare eventuali ambiguità nei regolamenti vigenti e conferma che le navi che utilizzano sciabiche o sfogliare non possono utilizzare la dimensione di maglia di 90 mm nello Skagerrak. La modifica proposta garantirà una maggiore protezione del novellame, in quanto la deroga dei 90 mm non sarà più possibile per le sfogliare e le sciabiche nello Skagerrak né per le sfogliare nel Kattegat. La raccomandazione comune è pertanto in linea con gli obiettivi generali e specifici del regolamento (UE) 2019/1241, secondo cui le catture di specie marine di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione devono essere ridotte il più possibile. È pertanto opportuno inserire la misura proposta nel regolamento (UE) 2019/1241.

(5)La raccomandazione comune presentata il 21 giugno 2021 proponeva l'introduzione di una lunghezza massima totale per le sfogliare pari a 24 m, mantenendo nel contempo le restrizioni più rigorose già previste nel regolamento (UE) 2019/1241 per le sfogliare in alcune zone geografiche.

(6)Lo CSTEP ha analizzato le prove presentate dagli Stati membri e ha concluso (4) che senza la limitazione proposta a 24 m i pescatori possono aumentare la lunghezza dell'asta, aggravando potenzialmente l'impatto sul fondale marino e sull'habitat bentonico. Lo CSTEP ha pertanto sostenuto la modifica delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1241 secondo la quale la lunghezza massima dell'asta o la sua lunghezza misurata complessiva, calcolata come somma delle lunghezze di ogni singola asta, non deve essere superiore a 24 m. Lo CSTEP ritiene che tale modifica impedirà un aumento dell'impatto negativo sugli habitat marini e sull'ambiente in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1241. Essa garantirà quindi livelli di protezione almeno equivalenti a quelli attualmente in vigore. È pertanto opportuno inserire la misura proposta nel regolamento (UE) 2019/1241.

(7)Poiché entrambe le raccomandazioni comuni propongono modifiche all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241, il presente regolamento delegato contempla tutte le misure raccomandate dal gruppo di Scheveningen.

(8)Le misure di cui al presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(9)Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.033.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A033%3ATOC

 

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