LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 prevede misure tecniche stabilite a livello regionale per il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat.
(2)Qualora gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto in un’attività di pesca ritengano che misure alternative siano compatibili con la protezione del novellame mediante l’uso di dispositivi di selettività alternativi a quelli stabiliti a livello regionale e figuranti nella parte B degli allegati da V a XI del regolamento (UE) 2019/1241, la Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati previa presentazione di una raccomandazione comune da parte di tali Stati membri.
(3)Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1241, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto in un’attività di pesca possono presentare alla Commissione una raccomandazione comune ai fini dell’adozione delle misure tecniche di cui all’articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento in relazione alle caratteristiche di selettività, per taglia e specie, di un dato attrezzo. Gli Stati membri che presentano tale raccomandazione sono tenuti a fornire prove scientifiche atte a dimostrare che tali misure presentano caratteristiche di selettività per determinate specie o combinazioni di specie almeno equivalenti alle caratteristiche di selettività degli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI di detto regolamento.
(4)Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo di Scheveningen») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. Dopo aver consultato il Consiglio consultivo per il Mare del Nord, il 26 febbraio 2020 il gruppo di Scheveningen ha presentato alla Commissione, sulla base dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241, una raccomandazione comune che proponeva l’adozione di un atto delegato mirante a modificare l’allegato V, parte B, di tale regolamento per consentire l’uso di un dispositivo di selezione delle specie nella pesca della busbana norvegese nel Mare del Nord in alternativa alla griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm descritta nell’allegato V, parte B, di detto regolamento, quale misura di riferimento per tale tipo di pesca diretta.
(5)Il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato in merito alla raccomandazione comune in data 30 settembre 2021. Il Parlamento europeo ha partecipato alla riunione in veste di osservatore.
(6)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso (2) che, rispetto alla griglia di selezione, l’uso di un dispositivo di esclusione comporterebbe probabilmente una riduzione dei tassi di catture accessorie (in peso e in numero) e il mantenimento o l’ottimizzazione di un modello di sfruttamento per le specie oggetto di catture accessorie la cui taglia supera quella della busbana norvegese (ad esempio, i gadidi). Lo CSTEP ha osservato che gli esemplari di taglia inferiore ai 15 cm rappresentano solo una piccola percentuale delle catture accessorie complessive e ha concluso che, pertanto, le catture accessorie nella pesca della busbana norvegese si ridurrebbero notevolmente grazie al dispositivo di esclusione anziché con l’uso della griglia di selezione.
(7)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241.
(8)Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Dal momento che la pesca della busbana norvegese si svolge da settembre a dicembre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2021. L’applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.033.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A033%3ATOC
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