Regolamento Delegato (UE) 2022/192 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento Delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 5, l’articolo 36, paragrafo 5, e l’articolo 39, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione (2) specifica le informazioni che gli enti creditizi devono notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

(2)Al fine di promuovere la convergenza delle prassi di valutazione delle autorità competenti in merito alla notifica presentata dagli enti creditizi, le informazioni specificate nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 dovrebbero essere maggiormente dettagliate. È inoltre necessario aggiornare alcuni riferimenti agli atti giuridici per garantire la certezza del diritto.

(3)Le informazioni fornite dall’ente creditizio con la notifica di passaporto per una succursale dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che l’autorità competente dello Stato membro d’origine sia in grado di effettuare una valutazione accurata e completa dell’adeguatezza dell’ente creditizio a svolgere le attività per le quali è presentata la notifica di passaporto. A tal fine le informazioni fornite dovrebbero indicare la data di inizio prevista di ogni attività, anziché limitarsi alla data di inizio prevista delle attività principali. Analogamente, il piano finanziario contenente le previsioni relative allo stato patrimoniale e al conto economico per un periodo di tre anni dovrebbe includere le ipotesi su cui è fondato.

(4)Al fine di aumentare l’efficienza nell’identificazione dell’ente creditizio nella comunicazione tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante o nella comunicazione tra lo Stato membro d’origine o lo Stato membro ospitante e l’ente creditizio interessato, le informazioni fornite dall’ente creditizio alle autorità competenti dovrebbero indicare il codice di riferimento nazionale dell’ente creditizio e l’identificativo della persona giuridica, se disponibile.

(5)È importante garantire la sicurezza dei depositi nonché promuovere la certezza fattuale e l’affidabilità delle informazioni finanziarie fornite dall’ente creditizio alle autorità competenti. È pertanto necessario che, nel presentare una comunicazione relativa alla prevista cessazione dell’attività di una succursale, l’ente creditizio notifichi all’autorità competente le misure adottate o in corso di adozione per garantire che la succursale non detenga più depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione dell’attività.

(6)La notifica di passaporto relativa al servizio dovrebbe essere sufficientemente dettagliata per garantire che l’autorità competente dello Stato membro d’origine sia in grado di effettuare una valutazione accurata e completa dell’adeguatezza dell’ente creditizio a svolgere le attività per le quali è presentata la notifica di passaporto. Le informazioni fornite dovrebbero pertanto indicare la data di inizio prevista di ogni attività, anziché limitarsi alla data di inizio prevista delle attività principali.

(7)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1151/2014.

(8)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.031.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A031%3ATOC

 

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