Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/193 della Commissione del 17 novembre 2021 che modifica le norme tecniche di attuazione previste dal Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 926/2014.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 6, e l’articolo 39, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione (2) stabilisce formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte degli enti creditizi.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2022/192 della Commissione (3) ha introdotto nuovi obblighi di informazione nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione (4). È opportuno che tali nuovi obblighi di informazione vengano ripresi nel regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 e che i formati standard e i modelli di cui agli allegati di tale regolamento di esecuzione siano aggiornati di conseguenza. È inoltre opportuno aggiornare taluni riferimenti giuridici contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 al fine di garantire la certezza del diritto.

(3)È necessario migliorare la chiarezza della comunicazione relativa al passaporto per una succursale. È pertanto opportuno precisare che le ultime informazioni disponibili sui fondi propri dell’ente creditizio sono richieste sia a livello individuale che su base consolidata, se del caso e se l’autorità competente dello Stato membro d’origine dispone di informazioni su base consolidata.

(4)È importante garantire la sicurezza dei depositi nonché promuovere la certezza fattuale e l’affidabilità delle informazioni finanziarie fornite dall’ente creditizio. È pertanto necessario che l’ente creditizio notifichi alla propria autorità competente la cessazione programmata del funzionamento di una succursale. Tale notifica dovrebbe indicare le misure adottate o in corso di adozione per garantire che la succursale non detenga più depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione del funzionamento della succursale.

(5)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014.

(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(7)L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 è così modificato:

1)all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.Ai fini della comunicazione della notifica di passaporto per una succursale alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine utilizzano il formato standard di cui all’allegato II, unitamente a una copia della notifica di passaporto per una succursale e alle ultime informazioni disponibili sui fondi propri, mediante il formato standard di cui all’allegato III. Tali ultime informazioni disponibili sui fondi propri dell’ente creditizio che presenta la notifica di passaporto sono notificate sia a livello individuale che su base consolidata, se del caso e se l’autorità competente dello Stato membro d’origine dispone di tali informazioni.»;

2)all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.Ai fini della notifica di una modifica concernente la cessazione programmata del funzionamento di una succursale, gli enti creditizi utilizzano il formato standard di cui all’allegato IV. Qualora la succursale dell’ente creditizio raccolga o abbia raccolto depositi e altri fondi rimborsabili, l’ente creditizio interessato presenta anche una dichiarazione che elenchi le misure adottate o in corso di adozione per garantire che l’ente creditizio non detenga più, tramite la succursale, depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione del funzionamento di tale succursale.»;

3)gli allegati da I a VI sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.031.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A031%3ATOC

 

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