Decisione d’Esecuzione UE 2022/180 della Commissione dell'8 febbraio 2022 che modifica la Decisione 2006/771/CE.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Le apparecchiature a corto raggio sono di norma apparecchiature radio destinate al grande pubblico e/o portatili, che possono facilmente essere trasportate e utilizzate a livello transfrontaliero. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro nel mercato interno rischia di creare interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radio, di impedirne la libera circolazione e di aumentarne i costi di produzione.

(2)La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio in settori di applicazione quali allarmi, comunicazioni locali, telecomandi, impianti medici e raccolta di dati medici, sistemi di trasporto intelligenti e «Internet delle cose», compresa l’identificazione a radiofrequenza («RFID»). Le apparecchiature a corto raggio che rispettano tali condizioni tecniche armonizzate sono di conseguenza soggette unicamente a un’autorizzazione generale ai sensi del diritto nazionale.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione (3) armonizza ulteriormente le condizioni tecniche per l’utilizzo dello spettro da parte di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz. Poiché l’ambiente di condivisione nelle bande di frequenza indicate è diverso, è necessario un regime normativo specifico. Tale decisione consente l’introduzione di soluzioni RFID tecnicamente avanzate e di applicazioni dell’«Internet delle cose» basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati.

(4)La decisione 2006/771/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 costituiscono il quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio, che sostiene l’innovazione per un’ampia gamma di applicazioni all’interno del mercato unico digitale.

(5)L’importanza crescente delle apparecchiature a corto raggio per l’economia, unitamente alla rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, determina la comparsa di nuove applicazioni per tali apparecchiature. Simili applicazioni rendono necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l’uso dello spettro.

(6)Sulla base del mandato permanente conferito nel luglio 2006 alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, ai fini dell’aggiornamento dell’allegato della decisione 2006/771/CE per riflettere il progresso tecnologico e l’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio, tale allegato è stato modificato sette volte. Il lavoro svolto sulla base del mandato permanente ha altresì costituito la base della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, che fornisce uno spettro supplementare per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz.

(7)Il 16 luglio 2019 la Commissione ha pubblicato la sua lettera di orientamento per l’ottavo ciclo di aggiornamento. In risposta al mandato permanente e conformemente a tali orientamenti il 5 marzo 2021 la CEPT ha presentato alla Commissione la sua relazione n. 77. Oltre ai miglioramenti apportati alle voci esistenti applicabili alle apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto, la CEPT ha proposto di aggiungere nuove voci all’allegato della decisione 2006/771/CE. Tali nuove voci dovrebbero consentire l’uso dello spettro per applicazioni di risonanza magnetica nucleare («RMN») chiusa. Tale relazione dovrebbe pertanto costituire la base tecnica della presente decisione.

(8)Le apparecchiature a corto raggio funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione dovrebbero inoltre essere conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)È pertanto opportuno modificare la decisione 2006/771/CE.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/771/CE è così modificata:

1)è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione della presente decisione al più tardi entro il 1o ottobre 2022.»;

2)l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.029.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A029%3ATOC

 

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