LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La comunicazione della Commissione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (2) stabilisce nuovi obiettivi di connettività per l’Unione da conseguire attraverso la diffusione e l’adozione su vasta scala delle reti ad altissima capacità. Uno degli obiettivi è che tutte le famiglie dell’Unione siano coperte entro il 2030 da una rete Gigabit. I sistemi di accesso senza fili, comprese le applicazioni delle reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN), contribuiscono in larga misura a tale obiettivo di copertura.
(2)L’accesso alle reti locali in radiofrequenza è disciplinato dall’articolo 56 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le reti locali in radiofrequenza sono definite da tale direttiva come sistemi di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizzano su base non esclusiva uno spettro radio armonizzato.
(3)La decisione 2005/513/CE (4) della Commissione ha armonizzato l’uso dello spettro radio nella banda dei 5 GHz (5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz) per i sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza.
(4)Conformemente al regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) (5), le bande di frequenza 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz sono assegnate al servizio mobile, ad eccezione del servizio mobile aeronautico, su base primaria in tutte e tre le regioni dell’UIT, tenendo conto della necessità di proteggere altri servizi primari in tali bande di frequenza. La Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni dell’UIT del 2003 (WRC-03) ha adottato la risoluzione 229 sull’uso delle bande 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz da parte del servizio mobile per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza. Tale risoluzione, riveduta in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2019 (WRC-19), ha esteso l’ambito di applicazione dell’uso al chiuso ai treni e ai veicoli stradali, ha fissato la potenza massima di emissione per WAS/RLAN che utilizzano la banda di frequenza 5 150-5 250 MHz nei veicoli stradali e ha consentito un uso all’aperto limitato nella banda 5 150-5 250 MHz proteggendo altri usi esistenti in tale banda.
(5)In alcuni Stati membri è assolutamente necessario far funzionare i radar militari e meteorologici nelle bande di frequenza comprese tra 5 250 e 5 850 MHz; tali apparecchiature richiedono una protezione specifica dalle interferenze dannose causate dalle WAS/RLAN. In tale contesto, è necessario che le condizioni tecniche e operative per l’utilizzo di WAS/RLAN garantiscano la tutela dei legittimi interessi pubblici connessi ad altri servizi radio, compresi i radar militari e meteorologici. È inoltre necessario tutelare la praticabilità dei sistemi relativi ai collegamenti (feeder links) del servizio di esplorazione della Terra via satellite (attiva), del servizio di ricerca spaziale (attiva) e del servizio mobile via satellite, in particolare nella banda di frequenza 5 150-5 350 MHz.
(6)Il 14 aprile 2020, per implementare i risultati della WRC-19 che ha rivisto la risoluzione 229, la Commissione ha conferito, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) di modificare la decisione 2005/513/CE sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz ai fini dell’attuazione delle WAS/RLAN. Nell’ambito di tale mandato, alla CEPT sono stati assegnati due compiti. Il primo consisteva nel proporre condizioni tecniche al fine di modificare la decisione 2005/513/CE sulla base dei risultati della WRC-19 (revisione della risoluzione 229) per la banda di frequenza 5 150-5 250 MHz. Il secondo compito consisteva nel proporre aggiornamenti corrispondenti delle condizioni tecniche armonizzate per le WAS/RLAN nelle bande 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz, a seconda dei casi. Lo scopo degli aggiornamenti sarebbe prendere in esame la possibilità di utilizzare tali WAS/RLAN a bordo di veicoli (aeromobili, veicoli stradali (automobili, autobus), treni ecc.) e valutare la fattibilità dell’utilizzo di WAS/RLAN per i collegamenti radio dei sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS).
(7)Conformemente a tale mandato, la CEPT ha pubblicato la relazione 79 sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda dei 5 GHz per l’implementazione di WAS/RLAN a seguito della WRC-19. Nella relazione 79 della CEPT sono comprese le condizioni tecniche rivedute per WAS/RLAN nella banda 5 150-5 250 MHz per i seguenti casi d’uso al chiuso: all’interno di edifici e in installazioni all’interno di veicoli stradali, treni e aeromobili, e uso all’aperto limitato. Il funzionamento degli UAS è consentito solo nella banda 5 170-5 250 MHz come caso specifico di uso all’aperto. Le condizioni tecniche proposte per la banda 5 250-5 350 MHz consentono l’uso al chiuso solo all’interno di edifici. L’uso della banda 5 470-5 725 MHz è possibile al chiuso e all’aperto, ma sono escluse le installazioni all’interno di veicoli stradali, treni e aeromobili e l’uso per gli UAS. I risultati del mandato contenuto nella relazione 79 della CEPT sono stati utilizzati come base per la presente decisione.
(8)Nella relazione 79 la CEPT ha confermato un’intesa comune riguardo all’importanza di risolvere la questione delle interferenze dannose per i radar meteorologici nella banda 5 600-5 650 MHz. Per contribuire a ridurre le interferenze dannose per i radar meteorologici, la presente decisione dovrebbe stabilire le condizioni tecniche per le installazioni WAS/RLAN all’interno di veicoli stradali, treni e aeromobili e per l’utilizzo da parte dei sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS), e chiarire i requisiti applicabili alla selezione dinamica della frequenza (DFS). La presente decisione potrebbe essere riesaminata in futuro per valutare l’efficacia di tali misure.
(9)Quando gli altri usi oltre a WAS/RLAN sono geograficamente limitati e noti alle autorità nazionali di regolamentazione, gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di autorizzare a livello nazionale le installazioni al chiuso nei treni che utilizzano le bande di frequenza 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz, in cui l’uso di WAS/RLAN può essere controllato e limitato geograficamente.
(10)La presente decisione si basa sui principi e sulle disposizioni della decisione 2005/513/CE e li sviluppa. Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2005/513/CE.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.029.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A029%3ATOC
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