IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), come modificato da ultimo, in particolare l’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), quarto comma,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (2), in particolare l’articolo 3 e il relativo allegato,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Le consultazioni con la Repubblica del Burundi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, come modificato da ultimo, sono state concluse con decisione (UE) 2016/394 del Consiglio (3). Misure appropriate sono state adottate, come specificato nell’allegato di tale decisione, su proposta della Commissione di concerto con l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).
(2)Nel complesso il processo politico pacifico consentito dalle elezioni generali del maggio 2020 ha aperto una nuova prospettiva di speranza per la popolazione del Burundi e di opportunità per il Burundi e per le sue relazioni con i partner.
(3)Da allora l’Unione ha riconosciuto gli sviluppi positivi compiuti dal governo burundese per quanto riguarda i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto, nonché gli impegni assunti nella tabella di marcia («feuille de route») per ulteriori miglioramenti in questi settori.
(4)È stato formato un governo impegnato ad attuare le riforme necessarie per lo sviluppo e la stabilità del paese e sono stati fatti progressi nell’attuazione degli impegni di cui alla decisione (UE) 2016/394.
(5)In linea con la valutazione della Commissione, di concerto con l’ AR, i motivi per l’adozione della decisione (UE) 2016/394, esposti in tale decisione, non sussistono più. Tale decisione dovrebbe pertanto essere abrogata a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio per le materie di competenza degli Stati membri.
(6)Rimangono sfide persistenti nei settori dei diritti umani, della buona governance e dello Stato di diritto e sono necessari ulteriori progressi da parte delle autorità burundesi, anche attraverso l’attuazione della tabella di marcia e nel quadro del dialogo politico in corso tra l’Unione europea e il Burundi.
(7)Il Burundi rimane fragile e le autorità hanno bisogno del sostegno dei partner internazionali per attuare il programma di riforme e l’agenda di sviluppo del paese.
(8)L’Unione e gli Stati membri dovrebbero sostenere, insieme ad altri partner internazionali, gli sforzi in corso delle autorità burundesi per stabilizzare e consolidare le istituzioni democratiche, promuovere i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto e attuare gli impegni assunti nella tabella di marcia per ulteriori miglioramenti in tali settori,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE) 2016/394 è abrogata a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio per le materie di competenza degli Stati membri.
Articolo 2
La Commissione notifica al Burundi, a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, l’abrogazione della decisione (UE) 2016/394.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.029.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A029%3ATOC
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