LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 226, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (2) stabilisce gli elenchi degli Stati membri, e zone di essi, considerati indenni da alcune malattie degli animali acquatici, non elencate a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, o che sono soggetti a un programma di eradicazione per tali malattie.
(2)Più in particolare, l’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 stabilisce le condizioni alle quali i movimenti di animali acquatici di specie sensibili a tali malattie sono possibili tra gli Stati membri, o zone di essi, compreso l’obbligo che tali animali provengano da uno Stato membro, o da una zona di esso, dichiarato indenne da tali malattie.
(3)Tuttavia le norme dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (3) e l’esperienza pratica indicano che non è sempre necessario, dal punto di vista della salute animale, che gli animali acquatici vivi e i relativi gameti provengano da una zona indenne da malattie, se sono destinati a una zona già indenne da malattie o soggetta a un programma di eradicazione. In alcuni casi e per determinate malattie, la quarantena degli animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto a norma del regolamento delelgato (UE) 2020/691 della Commissione (4), la disinfezione delle uova o la detenzione di animali acquatici in acqua avente una determinata salinità alle condizioni prescritte possono essere adeguate per ridurre il rischio di malattia.
(4)È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per tenere conto di tali misure di riduzione dei rischi, al fine di agevolare gli scambi sicuri di tali prodotti.
(5)Inoltre l’Irlanda ha chiesto alla Commissione di sopprimere il «Compartimento 5: baia di Bertraghboy e baia di Galway» dall’elenco dei compartimenti indenni da Ostreid herpesvirus-1 μνar (OsHV-1 μνar) in Irlanda e di modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260. Tale richiesta è stata presentata per motivi commerciali, anziché a seguito di un focolaio di malattia.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.029.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A029%3ATOC
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