LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il 17 ottobre 2019 l’Unione e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sull’accordo di recesso (2), con un protocollo riveduto su Irlanda e Irlanda del Nord e una dichiarazione politica riveduta (3). In virtù di tale accordo e a seguito della sua ratifica da parte della Camera dei comuni del Regno Unito, della sua adozione da parte del Parlamento europeo e della sua conclusione da parte del Consiglio, il Regno Unito è diventato un paese terzo il 1o febbraio 2020 e il diritto dell’Unione ha cessato di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 31 dicembre 2020.
(2)La compensazione centrale accresce la trasparenza del mercato, attenua il rischio di credito e riduce il rischio di contagio in caso di inadempimento di uno o più partecipanti di una controparte centrale («CCP»). La prestazione di tali servizi è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria. Inoltre gli strumenti finanziari compensati dalle CCP sono essenziali anche per gli intermediari finanziari e i loro clienti, ad esempio per coprire i rischi di tasso di interesse, con implicazioni per il funzionamento dell’economia reale dell’Unione.
(3)Secondo la Banca dei regolamenti internazionali, l’importo nozionale in essere dei derivati OTC al 31 dicembre 2020 era pari a circa 477 000 miliardi di EUR a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentavano circa l’80 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 17 %. Più del 30 % di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell’Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, oltre il 90 % del quale è compensato presso un’unica CCP stabilita nel Regno Unito («CCP del Regno Unito»).
(4)In uno scenario in cui un volume così significativo di operazioni finanziarie denominate in valute dell’Unione è compensato tramite CCP del Regno Unito, il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dal relativo quadro di regolamentazione, vigilanza e applicazione delle norme dell’Unione nel settore finanziario ha generato sfide importanti per le autorità dell’Unione e degli Stati membri nell’ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria.
(5)Al fine di affrontare i possibili rischi per la stabilità finanziaria che potrebbero sorgere a seguito di una brusca perturbazione nella prestazione di servizi di compensazione di derivati da parte delle CCP del Regno Unito ai partecipanti diretti e ai clienti dell’Unione, il 21 settembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 (4). Tale decisione stabilisce che il quadro normativo applicabile alle CCP del Regno Unito è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Tale decisione si applica solo per un periodo di tempo limitato e non sarà più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2022.
(6)L’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione è stato oggetto di varie comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea, comprendenti anche una comunicazione volta a promuovere l’apertura, la forza e la resilienza (5). In tale comunicazione vi era la chiara aspettativa che i partecipanti diretti dell’Unione riducessero le loro esposizioni e il ricorso alle CCP del Regno Unito di importanza sistemica per l’Unione, in particolare le esposizioni in derivati OTC denominati in euro e in altre valute dell’Unione.
(7)A seguito di tale comunicazione, all’inizio del 2021 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro per valutare le opportunità e le sfide relative al trasferimento dei servizi di compensazione dei derivati dal Regno Unito all’Unione. Il gruppo di lavoro si è concentrato su come ridurre l’eccessivo ricorso dell’Unione ai servizi di compensazione prestati dalle CCP stabilite nel Regno Unito, identificando possibili ostacoli alla riduzione delle esposizioni nei confronti delle CCP del Regno Unito, individuando modalità per superare tali ostacoli nonché incentivi per trasferire i servizi di compensazione alle CCP stabilite nell’Unione.
(8)Dalle discussioni del gruppo di lavoro è emerso come, in questa fase, non sia semplicemente possibile compensare altrove alcune operazioni compensate presso CCP del Regno Unito; negli anni a venire saranno inoltre necessarie diverse misure per sviluppare la capacità di compensazione propria dell’Unione e ridurre le esposizioni eccessive dei partecipanti al mercato dell’Unione verso CCP del Regno Unito di importanza sistemica. Alla luce di tali discussioni, la data di scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 è troppo ravvicinata per fare in modo che la capacità di compensazione dell’Unione raggiunga un livello adeguato. Poiché la motivazione per adottare tale decisione non è cambiata, vale a dire evitare potenziali rischi per la stabilità finanziaria in caso di brusca perturbazione nell’accesso dei partecipanti diretti dell’Unione alle CCP del Regno Unito, è pertanto necessario adottare la presente decisione, che proroga, per un periodo di tempo limitato, il riconoscimento che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito è equivalente a quello istituito dal regolamento (UE) n. 648/2012.
(9)A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di un paese terzo in materia di CCP ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
(10)In primo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che le CCP di tale paese terzo soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Il Regno Unito ha integrato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 nel proprio diritto interno con effetto dalla data del recesso del Regno Unito dall’Unione (6) e pertanto il diritto interno del Regno Unito può essere considerato equivalente ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC
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