Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione del 7 febbraio 2022 relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione.

conflitto leggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1),

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Come annunciato nella comunicazione della Commissione «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», del 19 febbraio 2020, le soluzioni digitali sono fondamentali per aiutare l’Europa a perseguire una trasformazione digitale che operi a vantaggio dei cittadini e delle imprese rispettando i valori dell’Unione. A tal fine, è fondamentale che: le persone traggano vantaggio dalla tecnologia, sia garantito un mercato unico senza frontiere, in cui le imprese di tutte le dimensioni possano competere in condizioni di parità, e siano perseguiti i valori democratici, il rispetto dei diritti fondamentali e un’economia sostenibile, a impatto climatico zero ed efficiente nell’impiego delle risorse. In tale contesto lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale che è sempre più utilizzata per un’ampia gamma di servizi commerciali e pubblici.

(2)Nell’Unione la politica dello spettro radio è perseguita e attuata in maniera tale da rispettare e contribuire alla libertà di espressione, compresa la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee, senza distinzione di frontiere, nonché alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, in linea con i valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. L’accesso al mercato per diversi operatori è necessario per garantire il pluralismo e la libertà di informazione.

(3)La decisione 2009/766/CE della Commissione (3) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro radio nelle bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz («banda di frequenze 900 MHz») e nelle bande di frequenze 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz («banda di frequenze 1 800 MHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione, compresi i servizi a banda larga senza fili. Tale decisione garantisce il rispetto dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 87/372/CEE del Consiglio (4) per quanto riguarda la coesistenza dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche e dei sistemi GSM nella banda 900 MHz.

(4)A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli Stati membri sono tenuti ad aiutare i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche ad aggiornare periodicamente le loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi. L’uso delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz con grandi blocchi di almeno 5 MHz a sostegno dei sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) dovrebbe pertanto essere agevolato nel perseguimento degli obiettivi del quadro normativo dell’UE e conformemente al diritto dell’Unione.

(5)La comunicazione della Commissione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (6) fissa nuovi obiettivi di connettività per l’Unione, aggiornati con la comunicazione della Commissione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (7). Tali obiettivi devono essere raggiunti mediante il dispiegamento e l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità. La comunicazione della Commissione «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione» (8) individua azioni coordinate a livello dell’Unione, comprese l’individuazione e l’armonizzazione dello spettro per il 5G sulla base del parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG), al fine di garantire una copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre entro il 2025.

(6)Nei suoi due pareri del 16 novembre 2016 (9) e del 30 gennaio 2019 (10) relativi a una tabella di marcia strategica per lo spettro verso il 5G per l’Europa, l’RSPG ha rilevato la necessità di garantire che le condizioni tecniche e normative per tutte le bande già armonizzate per le reti mobili siano adatte al 5G, comprese le bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz, che attualmente nell’Unione vengono usate principalmente per i sistemi mobili di seconda (GSM), terza (UMTS) e quarta (LTE) generazione.

(7)Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, il 14 luglio 2017 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per l’uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz per i servizi terrestri di comunicazioni elettroniche a banda larga senza fili al fine di consentirne l’uso anche da parte dell’Internet delle cose (IoT).

(8)In risposta a tale mandato, il 13 marzo 2018 la CEPT ha adottato il suo rapporto n. 66, in cui individua le tecnologie senza fili IoT in relazione ai sistemi di comunicazioni a banda larga mobile (cellulare) e le condizioni tecniche armonizzate per il loro uso nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz. Tali tecnologie IoT sono: Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT), LTE Machine Type Communications (LTE-MTC), LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC) e Narrowband IoT (NB-IoT). Nel rapporto n. 66 la CEPT conclude inoltre che l’EC-GSM-IoT è parte integrante del sistema GSM a norma della direttiva 87/372/CEE. Di conseguenza l’EC-GSM-IoT è conforme alle condizioni tecniche applicabili a un sistema GSM senza che occorra modificarle.

(9)A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, il 12 luglio 2018 la Commissione ha affidato alla CEPT il mandato di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per determinate bande di frequenze armonizzate a livello dell’UE, comprese le bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz, e di elaborare condizioni tecniche armonizzate meno restrittive, adatte per i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G).

(10)In risposta a tale mandato, il 5 luglio 2019 la CEPT ha adottato il suo rapporto n. 72 (rapporto A) in cui conclude che nella banda di frequenze 900 MHz il sistema GSM e i sistemi terrestri a banda stretta compresi i sistemi IoT cellulari continueranno ad essere utilizzati a fini commerciali nel prossimo futuro. In tale rapporto si sottolinea la necessità di una separazione di frequenza di 200 kHz qualora il sistema GSM e i sistemi terrestri a banda stretta, compresi i sistemi IoT cellulari, siano in funzione nelle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz. Nel rapporto vengono inoltre fornite informazioni sulla percorribilità dell’uso delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per il 5G, anche con riguardo alle restrizioni imposte dalla direttiva GSM per la banda 900 MHz.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC

 

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