Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione del 7 febbraio 2022 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1538.

conflitto leggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati a livello transfrontaliero. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio può impedirne la libera circolazione, aumentarne i costi di produzione e provocare rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici in caso di uso non autorizzato. La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) ha armonizzato le condizioni tecniche per l’uso dello spettro per un’ampia gamma di apparecchiature a corto raggio che, di conseguenza, sono soggette a un regime normativo molto leggero e a una semplice autorizzazione generale a norma del diritto nazionale.

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione (3) ha armonizzato le condizioni tecniche per l’utilizzo delle bande di frequenza 874-876 e 915-921 MHz da parte di soluzioni di identificazione a radiofrequenza («RFID») tecnicamente avanzate, nonché di applicazioni di «Internet delle cose» basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati. In tali bande di frequenza l’ambiente di condivisione è diverso da quello applicabile a norma della decisione 2006/771/CE, pertanto è necessario un regime normativo specifico.

(3)Le bande 873-874,4 MHz e 918-919,4 MHz non sono armonizzate per l’uso del sistema globale di comunicazione mobile per le ferrovie («GSM-R») dal diritto dell’Unione o da una decisione del comitato europeo delle comunicazioni («ECC»), ma possono essere utilizzate a tale scopo su base nazionale previa decisione nazionale in linea con il regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. Pertanto, qualora le condizioni tecniche armonizzate non siano sufficienti a proteggere l’uso di tali bande per un’estensione nazionale del GSM-R («E-GSM-R»), gli Stati membri interessati sono autorizzati ad assoggettare l’uso di apparecchiature a corto raggio a requisiti supplementari senza incidere sulle condizioni tecniche armonizzate per l’accesso allo spettro per le apparecchiature a corto raggio all’interno di tali bande. Restrizioni di tale genere, qualora necessarie in un determinato Stato membro, dovrebbero in particolare fare sì che abbia luogo un coordinamento tra gli utenti dello spettro, che consenta la ripartizione geografica tra E-GSM-R, da un lato, e i dispositivi RFID e le apparecchiature a corto raggio interconnesse, dall’altro.

(4)L’uso armonizzato per la rete radiomobile ferroviaria delle bande di frequenza accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz, adiacenti alle sottobande 874-874,4 MHz e 917,4-919,4 MHz armonizzate per le apparecchiature a corto raggio dalla presente decisione, è soggetto alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione (4). La coesistenza tra apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 MHz e 917,4-919,4 MHz e rete radiomobile ferroviaria nelle bande di frequenza adiacenti 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz è stata valutata nella relazione 74 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»).

(5)Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri conservano il diritto di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa, e restano liberi, in tale contesto, di tutelare l’utilizzo attuale e futuro delle bande di frequenza 874-876 e 915-921 MHz e delle bande adiacenti a fini militari, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, perseguendo al contempo l’obiettivo di rendere disponibile un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per le apparecchiature a corto raggio interconnesse secondo le condizioni tecniche definite nella presente decisione e in conformità in particolare ai principi generali del diritto dell’UE.

(6)Per riflettere il progresso tecnologico e l’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio, nel luglio 2006 è stato conferito alla CEPT un mandato permanente, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, ai fini dell’aggiornamento dell’allegato della decisione 2006/771/CE. Il lavoro svolto sulla base del mandato permanente (settimo ciclo di aggiornamento) ha altresì costituito la base per la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, che ha fornito uno spettro supplementare per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 e 915-921 MHz.

(7)Il 16 luglio 2019 la Commissione ha pubblicato la sua lettera di orientamento per l’ottavo ciclo di aggiornamento della decisione 2006/771/CE. In risposta al mandato permanente e conformemente a tali orientamenti, il 5 marzo 2021 la CEPT ha presentato alla Commissione la sua relazione 77 contenente diverse proposte di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538. Tali proposte includono la modifica delle definizioni relative alle apparecchiature a corto raggio, al fine di evitare ambiguità e garantire la coerenza con la decisione 2006/771/CE. La CEPT ha proposto inoltre una nuova valutazione di alcuni parametri tecnici per le categorie di apparecchiature a corto raggio disciplinate dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1538. La relazione 77 della CEPT costituisce la base tecnica della presente decisione.

(8)Le apparecchiature a corto raggio funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione dovrebbero inoltre essere conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1)La decisione (UE) 2018/1538 è così modificata:

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1)«apparecchiature a corto raggio»: apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;

2)«su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: la condizione per cui nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;

3)«categoria di apparecchiature a corto raggio»: un gruppo di apparecchiature a corto raggio, anche interconnesse, che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d’uso comuni/condivisi.»;

2)l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2022

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC

 

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