Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/171 della Commissione del 2 febbraio 2022 relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Win It On the Pitch (Vincere sul campo)» a norma del Regolamento (UE) 2019/788.

conflitto leggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 settembre 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Win It On The Pitch (Vincere sul campo)».

(2)L’iniziativa aveva tre obiettivi, ossia chiedere l’adozione di 1) una raccomandazione del Consiglio volta a tutelare il modello europeo di calcio basato su valori di solidarietà, sostenibilità e competizione aperta, che possa fungere da quadro e orientamenti per l’azione degli Stati membri a tutela di quel modello; 2) orientamenti della Commissione sull’applicazione allo sport delle norme UE sulla concorrenza, e 3) una comunicazione della Commissione per «costruire il modello di sport europeo più solido possibile per il futuro, che si informi a quello che tifosi e cittadini europei si aspettano dallo sport in Europa».

(3)Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/788, possono essere registrate le iniziative che invitano la Commissione a presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati. Sebbene a norma dell’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la Commissione abbia il potere di adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio, come si legge nell’obiettivo 1 dell’iniziativa, gli obiettivi 2 e 3 nella versione iniziale non chiedevano alla Commissione di adottare «una proposta di atto giuridico dell’Unione», ma soltanto di adottare orientamenti e una comunicazione della Commissione.

(4)Il 27 ottobre 2021, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della sua valutazione, secondo cui erano soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Tuttavia la Commissione ha comunicato anche che il testo dell’iniziativa, così come formulato nella richiesta del 30 settembre 2021, non le consentiva di concludere che la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788 era integralmente soddisfatta.

(5)Il 3 gennaio 2022 è stata dunque presentata alla Commissione una versione modificata dell’iniziativa.

(6)L’iniziativa chiede alla Commissione di adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio che possa fungere da quadro e orientamenti dell’UE per l’azione degli Stati membri a tutela del modello europeo di calcio, per riconoscere il valore dello sport nella società europea e le specificità dello sport nelle norme UE sulla concorrenza e rafforzare la visione e la politica a lungo termine dell’UE sul futuro e la governance dello sport europeo.

(7)Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa. Gli organizzatori hanno inoltre fornito informazioni supplementari sull’iniziativa in un documento aggiuntivo.

(8)Nella misura in cui l’iniziativa mira all’adozione di una raccomandazione del Consiglio affinché l’Unione contribuisca alla promozione dello sport in Europa, tenendo conto della sua specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa, la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico sulla base dell’articolo 165 del trattato.

(9)Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(10)Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell’eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.028.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A028%3ATOC

 

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