Regolamento (UE) 2022/175 della Commissione del 9 febbraio 2022 che modifica l’allegato IX del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera m),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali, anche per quanto riguarda la scrapie classica.

(2)Più in particolare, l’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce i requisiti per l’importazione nell’Unione di ovini e caprini. Conformemente a tali requisiti, dette importazioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario attestante, tra l’altro, che gli ovini e i caprini da riproduzione importati nell’Unione provengono da un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica oppure che, nel caso degli ovini, gli animali sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, la quale conferisce resistenza alla scrapie classica.

(3)Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (CE) n. 999/2001 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Pertanto gli animali vivi spediti dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord sono ora soggetti al regime applicabile alle importazioni da paesi terzi.

(4)Fino all’entrata in vigore dell’accordo di recesso si registravano movimenti annuali intranazionali, dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord, stimati in circa 8 000 ovini riproduttori, principalmente di razza Scottish Blackface, non soggetti alle norme in materia di scambi all’interno dell’Unione e di importazioni nell’Unione. Molte delle aziende che commercializzano regolarmente ovini tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord non sono attualmente riconosciute come aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica. Inoltre solo una percentuale modesta della popolazione ovina di razza Scottish Blackface è del genotipo della proteina prionica ARR/ARR. L’entrata in vigore dell’accordo di recesso ha pertanto avuto forti ripercussioni sugli scambi tradizionali di ovini riproduttori dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord.

(5)È necessario garantire che gli allevatori dell’Irlanda del Nord continuino ad avere accesso alle risorse genetiche ovine e caprine disponibili in Gran Bretagna fino a quando le aziende della Gran Bretagna non saranno in grado di soddisfare i requisiti per l’esportazione nell’Unione di ovini e caprini da riproduzione. È pertanto opportuno modificare l’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 per consentire l’importazione dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord di ovini e caprini da riproduzione provenienti da aziende non riconosciute come aziende con un rischio controllato di scrapie classica. Tale possibilità dovrebbe essere concessa solo alle aziende della Gran Bretagna che hanno aderito, prima del 1o gennaio 2022, al regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica conformemente alle condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, di detto regolamento e che, al momento dell’importazione in Irlanda del Nord, soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) del medesimo. Tale possibilità dovrebbe inoltre rimanere temporanea e scadere il 31 dicembre 2024, così da concedere a tali aziende in Gran Bretagna un periodo di tempo sufficiente, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso, per ottenere il riconoscimento come aziende con un rischio controllato di scrapie classica.

(6)La scrapie classica è un’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) non considerata una malattia zoonotica, come concluso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nel parere scientifico congiunto sulla possibile associazione epidemiologica o molecolare tra TSE negli animali e nell’uomo, adottato il 9 dicembre 2010 (2). Inoltre la natura limitata delle proposte di modifica dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 e l’attuazione delle norme applicabili agli scambi all’interno dell’Unione di ovini e caprini stabilite nella legislazione dell’Unione offrono ragionevoli garanzie che il livello di salute animale nell’Unione non sarà compromesso dalle proposte di modifica di tale allegato.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001.

(8)Data l’importanza del commercio di ovini e caprini da riproduzione provenienti dalla Gran Bretagna per il settore dell’allevamento dell’Irlanda del Nord, è importante che le modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 999/2001 mediante il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.029.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A029%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
21019
Ieri:
37360
Settimana:
264074
Mese:
1146221
Totali:
86072626
Oggi è il: 28-07-2024
Il tuo IP è: 3.139.85.161