Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione del 4 febbraio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato di tale direttiva («prodotti di plastica monouso»). La Commissione è chiamata a stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica di tale riduzione del consumo.

(2)La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato ogni anno e le informazioni sulle misure adottate per ridurre il consumo di tali prodotti, compresa una relazione di controllo della qualità. La Commissione è chiamata a stabilire il formato di tale comunicazione.

(3)La direttiva (UE) 2019/904 lascia agli Stati membri un ampio margine discrezionale nella scelta delle misure da adottare per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo di prodotti di plastica monouso. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che vengono dispersi come rifiuti, e devono essere proporzionate e non discriminatorie.

(4)Misurare la riduzione del consumo sulla base del peso del contenuto di plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata in quanto riflette l’impatto di tali prodotti in termini di inquinamento ambientale da dispersione di rifiuti di plastica. La metodologia tiene inoltre conto delle metodologie di misurazione e dei formati di comunicazione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione (2) che si basano sul peso e sui materiali.

(5)Anche misurare la riduzione del consumo sulla base del numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata per monitorare l’impatto, a livello di prodotto, della riduzione del consumo sulla prevenzione dei rifiuti e quindi la potenziale riduzione dell’inquinamento da plastica nell’ambiente.

(6)Considerato l’ampio margine discrezionale che l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904 concede agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter scegliere se calcolare la riduzione del consumo sulla base del peso totale della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato o sulla base del numero di tali prodotti immessi sul mercato. Poiché entrambe le metodologie forniscono dati adeguati per monitorare le tendenze di consumo e l’impatto delle misure adottate sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulla sostituzione dei prodotti con alternative riutilizzabili o non contenenti plastica, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di scegliere, tra le due metodologie, quella più compatibile con le loro politiche e misure di riduzione del consumo adottate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904.

(7)Se nello Stato membro il numero o il peso dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato non è rappresentativo del consumo di prodotti di plastica monouso a livello nazionale a causa dei significativi movimenti di prodotti di plastica monouso all’ingrosso all’interno dell’UE, è opportuno consentirgli di adeguare il peso o il numero al fine di tenere conto di tali movimenti.

(8)Qualora decidano di applicare la metodologia basata sul peso, gli Stati membri dovrebbero anche comunicare i dati sul peso totale dei prodotti di plastica monouso parzialmente costituiti di plastica immessi sul mercato, in quanto tali informazioni contribuiscono a rendere i dati comparabili e permettono di ottenere una panoramica più ampia dell’impatto dell’obbligo di riduzione del consumo previsto dalla direttiva (UE) 2019/904.

(9)Per consentire alla Commissione di avere una visione d’insieme più chiara delle misure adottate dagli Stati membri per conseguire una riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso ai sensi della direttiva (UE) 2019/904, il formato per la comunicazione dovrebbe contenere un elenco indicativo delle diverse categorie di misure. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a comunicare tutte le misure adottate, anche quelle non esplicitamente menzionate nell’elenco indicativo.

(10)Affinché i dati siano accurati e verificati, il formato di comunicazione dovrebbe assicurare che siano identificati tutti i pertinenti parametri per calcolare e verificare la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso, per comunicare i dati su tali prodotti immessi sul mercato e per comunicare le misure adottate di riduzione del consumo e dovrebbe definire la metodologia da applicare per calcolare e verificare la riduzione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC

 

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