LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
(1)Il 23 luglio 2020 la Commissione europea ha aperto, mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), una procedura d’esame concernente gli ostacoli agli scambi posti dagli Stati Uniti messicani, consistente nel rifiuto di rilasciare certificati di esportazione per quanto riguarda la Tequila.
(2)L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata dalla Brewers of Europe Association per conto dell’industria dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi a una restrizione degli scambi e al conseguente pregiudizio sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)Il 16 aprile 2021 i servizi della Commissione hanno informato il comitato istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843 in merito ai risultati della procedura d’esame. Nella relazione si è concluso che, sebbene non vi fosse alcun interesse immediato dell’UE a dar seguito alla questione per risolvere la controversia, era opportuno mantenere aperta la procedura e monitorare gli ulteriori sviluppi negli Stati Uniti messicani.
2.RITIRO DELLA DENUNCIA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
(4)Il 6 ottobre 2021 la Brewers of Europe Association ha informato la Commissione della sua intenzione di ritirare la denuncia.
(5)A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1843, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere concluso, a meno che ciò non sia contrario all’interesse dell’Unione. A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843, un procedimento è concluso qualora risulti che non è necessario intraprendere un’azione nell’interesse dell’Unione.
(6)Dall’inchiesta non sono emersi elementi indicanti che la conclusione sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. In particolare, le esportazioni di Tequila verso il fabbricante di birra europeo interessato sono riprese e la presunta misura non ha un effetto sistemico su altre imprese dell’UE.
(7)La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno concludere la procedura d’esame concernente gli ostacoli agli scambi posti dagli Stati Uniti messicani, consistente nel rifiuto di rilasciare certificati di esportazione per quanto riguarda la «Tequila».
(8)La decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La procedura d’esame relativa al rifiuto degli Stati Uniti messicani di rilasciare certificati di esportazione per quanto riguarda la «Tequila» è conclusa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC
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