Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di salute animale.

Leggi Ue

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per i controlli ufficiali effettuati dall’autorità competente per verificare la conformità alla normativa in una serie di settori, compresa la salute animale, in base al rischio e con frequenza adeguata. Tale regolamento stabilisce inoltre i metodi e le tecniche dei controlli ufficiali, che comprendono tra l’altro ispezioni di locali, animali e merci sotto il controllo degli operatori.

(2)Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che siano stabilite modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali riguardanti le frequenze minime uniformi dei controlli ufficiali, laddove sia necessario per rispondere a specifici pericoli e rischi per la salute animale e per verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse.

(3)Prima dell’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) una serie di atti giuridici in materia di salute animale stabiliva norme relative alle frequenze minime dei controlli ufficiali, in particolare delle ispezioni. Il regolamento (UE) 2016/429 ha abrogato tali atti giuridici a decorrere dal 21 aprile 2021.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (3) stabilisce prescrizioni per il riconoscimento, tra l’altro, di incubatoi e stabilimenti che detengono pollame, stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame, centri di raccolta di cani, gatti e furetti, rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, posti di controllo, stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, stabilimenti di quarantena e stabilimenti confinati per animali terrestri.

(5)Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (4) stabilisce prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini a partire dai quali il materiale germinale di tali animali può essere spostato in un altro Stato membro.

(6)Il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (5) stabilisce prescrizioni per il riconoscimento di determinati stabilimenti di acquacoltura e gruppi di stabilimenti di acquacoltura che detengono animali acquatici e che comportano un rischio significativo per la sanità animale.

(7)È importante che l’autorità competente verifichi, mediante controlli ufficiali regolari, in particolare mediante le ispezioni di cui all’articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che gli animali e il materiale germinale continuino a essere tenuti e prodotti nel rispetto delle condizioni uniformi per il riconoscimento degli stabilimenti, che sono intese ad attenuare i rischi e i pericoli associati alle malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429 e alle malattie emergenti. Per rispondere ai pericoli e rischi uniformi che tali malattie comportano per la salute umana e animale, è opportuno che il presente regolamento stabilisca frequenze minime uniformi per le ispezioni in determinati stabilimenti riconosciuti.

(8)Per quanto riguarda gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, qualsiasi frequenza minima uniforme per le ispezioni dovrebbe tenere conto della natura non stagionale della raccolta dello sperma di bovini e suini.

(9)Qualsiasi frequenza minima uniforme per le ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti dovrebbe tenere conto della classificazione del rischio di tali stabilimenti o gruppi di stabilimenti conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (6).

(10)Per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione di determinati animali, i regolamenti (CE) n. 1082/2003 (7) e (CE) n. 1505/2006 (8) della Commissione stabiliscono il livello minimo dei controlli da eseguire annualmente negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini, nonché il numero di animali da sottoporre a ispezioni in ciascuno di tali stabilimenti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC

 

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