Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione del 7 febbraio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Leggi Ue

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 15, l’articolo 9, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2018/858, alla Commissione è conferito il potere di definire criteri comuni per stabilire l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a effettuare a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. Alla Commissione è anche conferito il potere di definire criteri comuni relativi al formato del quadro dei controlli di vigilanza del mercato previsti che gli Stati membri devono trasmettere al forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione («forum») a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di definire criteri comuni relativi al formato del resoconto dei risultati dei controlli di verifica della conformità che gli Stati membri devono presentare al forum a norma dell’articolo 8, paragrafo 7, del suddetto regolamento.

(2)Al fine di garantire un solido meccanismo di applicazione della conformità e di fornire alle autorità di vigilanza del mercato prescrizioni uniformi per la scelta dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti da sottoporre a prova, è opportuno definire criteri per stabilire l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità. Poiché i controlli di verifica della conformità non possono essere applicati allo stesso modo a causa delle differenze tra i singoli Stati membri per quanto riguarda il numero di veicoli, i veicoli immatricolati o il numero di reclami, è importante che tali criteri riguardino diversi elementi che possono essere utilizzati conformemente alle specificità del determinato Stato membro. Tali criteri dovrebbero includere la frequenza dei controlli documentali, il numero di veicoli immatricolati e il numero di prove effettuate per ciascuno Stato membro.

(3)Al fine di facilitare la pianificazione annuale dei controlli di vigilanza del mercato da parte degli Stati membri e di garantire che i risultati ottenuti a seguito dei controlli di verifica della conformità siano comunicati in modo uniforme, è necessario definire criteri comuni relativi al formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare in sede di trasmissione al forum del quadro completo dei controlli di vigilanza del mercato previsti di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858 e del resoconto dei risultati dei controlli di verifica della conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 7, di tale regolamento. Il formato del quadro dei controlli di vigilanza del mercato previsti dovrebbe includere informazioni sui veicoli, sui sistemi, sui componenti e sulle entità tecniche indipendenti sottoposti a prova, sugli atti normativi controllati e sulla pianificazione delle prove. Il formato del resoconto relativo ai risultati dei controlli di verifica della conformità dovrebbe includere informazioni sui principi di valutazione del rischio posti in essere e sulle analisi delle attività svolte.

(4)A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858 è necessario specificare i dati che i costruttori devono mettere gratuitamente a disposizione della Commissione ai fini della verifica della conformità.

(5)A norma dell’articolo 13, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858 è necessario specificare i dati che i costruttori devono mettere gratuitamente a disposizione di terzi ai sensi del primo comma di tale paragrafo ai fini delle prove da parte dei suddetti terzi relative a eventuali non conformità.

(6)A norma dell’articolo 13, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858 è necessario specificare le prescrizioni che i terzi devono rispettare per dimostrare il loro legittimo interesse nei settori della sicurezza pubblica o della protezione ambientale nonché il loro ricorso a impianti di prova adeguati e per assicurare che la loro organizzazione e il loro funzionamento siano pienamente imparziali e indipendenti.

(7)Al fine di garantire che i terzi siano in grado di effettuare le verifiche della conformità in linea con le prescrizioni stabilite negli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, i loro verbali di prova dovrebbero essere conformi al formato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (2) e soddisfare le prescrizioni per quanto riguarda la competenza e la qualità degli impianti di prova.

(8)Le misure da adottare a norma delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 15, dell’articolo 9, paragrafo 5, e dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858 riguardano la verifica della conformità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tali misure sono sostanzialmente collegate dal loro oggetto e dal contesto in cui devono essere applicate. È pertanto opportuno adottare il presente regolamento sulla base di tutte e tre le disposizioni, al fine di conseguire coerenza nelle verifiche della conformità.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.027.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A027%3ATOC

 

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