Regolamento Delegato (UE) 2022/150 della Commissione del 17 novembre 2021 che modifica il Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda il volume di aringhe che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0006.

Leggi 1000

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»), concluso con la decisione (UE) 2021/803 del Consiglio (2), modifica un contingente tariffario per l’aringa con riguardo al volume da importare. L’accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2021.

(2)Tale modifica dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 32/2000.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.

(4)Data l’urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché la modifica apportata dal presente regolamento si applica al periodo contingentale in corso il giorno dell’entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 32/2000

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, nella riga relativa al numero d’ordine 09.0006, nella colonna «Volume del contingente», il volume «31 888 tonnellate» è sostituito da «33 496 tonnellate».

Articolo 2

Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso

1.Il volume disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il volume contingentale modificato dal presente regolamento e il volume del contingente già assegnato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, il contingente applicabile il 3 febbraio 2022 è esaurito, il nuovo volume contingentale disponibile è assegnato agli operatori secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci fuori contingente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, la differenza di dazio già pagata.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.025.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A025%3ATOC

 

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