IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) dà attuazione al congelamento delle attività a norma della decisione 2011/72/PESC nei confronti di determinate persone ed entità identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino.
(2)Il 3 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/154 (3)che modifica la decisione 2011/72/PESC per quanto riguarda le condizioni in base alle quali i fondi di una persona deceduta possano rimanere congelati.
(3)Poiché tale modifica rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 101/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:
1)è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 2 bis
In caso di decesso di una persona elencata nell’allegato I:
a)qualora nei confronti della persona sia stata pronunciata una condanna penale per appropriazione indebita di fondi pubblici prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita e il pagamento di sanzioni pecuniarie;
b)qualora nei confronti della persona non sia stata pronunciata tale condanna penale prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati per un periodo ragionevole, fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 5. Se entro tale periodo viene proposta un’azione civile o amministrativa per il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino al rigetto dell’azione o, se essa è accolta, fino all’esecuzione del provvedimento giudiziario che dispone il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.»;
2)all’articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente:
«5.Il Consiglio apporta le necessarie modifiche all’elenco di cui all’allegato I allorché constati che non sono più soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 2 bis per mantenere congelati i fondi e le risorse economiche appartenuti alla persona deceduta o da questa posseduti, detenuti o controllati.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.025.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A025%3ATOC
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