LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), e in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, l’articolo 23, paragrafo 2, l’articolo 38, paragrafo 2, l’articolo 40, paragrafo 3, l’articolo 41, paragrafo 3, l’articolo 47, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 4, l’articolo 55, paragrafo 6, l’articolo 64, paragrafo 3, l’articolo 76, paragrafo 2, e l’articolo 94, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le disposizioni fondamentali concernenti, tra l’altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l’intervento pubblico, la gestione finanziaria e le procedure di liquidazione, le cauzioni e l’uso dell’euro. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni del suddetto regolamento nei settori di cui trattasi. È opportuno che le nuove norme sostituiscano le disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (2).
(2)A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli organismi pagatori possono essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se soddisfano determinati criteri minimi fissati a livello dell’Unione. Tali criteri devono riguardare quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore.
(3)A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno che un’autorità competente a livello ministeriale sia responsabile per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 di tale regolamento. È opportuno che gli organismi di coordinamento siano riconosciuti dagli Stati membri solo se soddisfano determinati criteri minimi fissati a livello dell’Unione e dall’autorità competente. Tali criteri dovrebbero riguardare i compiti specifici dell’organismo di coordinamento in riferimento al trattamento delle informazioni di carattere finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
(4)Le misure di intervento pubblico possono essere finanziate soltanto se le spese in questione sono sostenute dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri come responsabili dell’adempimento di taluni obblighi relativi all’intervento pubblico. Tuttavia, l’esecuzione dei compiti relativi, in particolare, alla gestione e al controllo delle misure di intervento, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti, può essere delegata a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Occorre altresì che tali compiti possano essere eseguiti da vari organismi pagatori. È inoltre opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a organismi pubblici o privati terzi, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l’ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire a quali condizioni e secondo quali norme sia possibile affidare a organismi pubblici o privati terzi la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest’ultimo caso è opportuno disporre che gli organismi interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengano conto degli obblighi e dei principi generali da stabilire.
(5)La normativa agricola dell’Unione fa obbligo agli Stati membri, nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e degli interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e disciplinati nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), di rispettare determinati termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari. I pagamenti effettuati al di fuori di questi termini devono essere considerati inammissibili al finanziamento dell’Unione. Tuttavia l’analisi rileva che in numerosi casi i pagamenti tardivi degli aiuti da parte degli Stati membri sono dovuti a controlli supplementari effettuati dagli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali. Pertanto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l’impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell’Unione in proporzione all’entità del ritardo nel pagamento.
(6)I pagamenti dell’aiuto anteriori alla prima data possibile di pagamento prevista dalla normativa agricola dell’Unione non possono essere giustificati con le stesse ragioni addotte per i pagamenti effettuati dopo l’ultima data possibile per il pagamento. Non dovrebbe essere pertanto prevista nessuna riduzione proporzionale per questi pagamenti anticipati. È tuttavia opportuno applicare una deroga per i casi in cui la normativa agricola dell’Unione prevede il versamento di un anticipo fino ad un certo importo massimo.
(7)La Commissione effettua pagamenti a favore degli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi, a norma degli articoli 21 e 32 del regolamento (UE) 2021/2116. La Commissione dovrebbe tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione. Occorre quindi stabilire le condizioni alle quali devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell’ambito del FEAGA e del FEASR.
(8)A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), se il bilancio dell’Unione non è stato approvato entro l’inizio dell’esercizio finanziario, le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio per l’esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA e i pagamenti intermedi nell’ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito dei pagamenti mensili o intermedi successivi.
(9)È opportuno prevedere che la Commissione, una volta informati gli Stati membri interessati, possa rinviare l’indennizzo della spesa e le entrate con destinazione specifica per i successivi pagamenti mensili nel caso si verifichi un ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste o vi siano discrepanze che necessitano di ulteriori chiarimenti dagli Stati membri.
(10)È necessario stabilire requisiti aggiuntivi per evitare l’applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l’euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall’euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e registrati nel conto degli organismi pagatori, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell’organismo pagatore o dell’organismo di coordinamento accreditato.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.0095.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC
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