LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 9, e l'articolo 39, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 1, quarto comma, l'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 5, e l'articolo 55, paragrafo 7, l'articolo 58, l'articolo 59, paragrafo 9, e l'articolo 64, paragrafo 4, gli articoli 82 e 92, l'articolo 95, paragrafo 1, e l'articolo 100,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (2) del Consiglio, in particolare l'articolo 223, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le norme fondamentali sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, in particolare in merito al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, alle procedure di gestione finanziaria e di liquidazione dei conti, compresi il controllo delle operazioni, le cauzioni e la trasparenza. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme in tali settori mediante atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (3).
(2)Gli organismi pagatori dovrebbero essere riconosciuti solo se soddisfano determinati criteri minimi di riconoscimento stabiliti a livello dell'Unione, previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato della Commissione (UE) 22022/127 (4) e riportati nell'allegato I di tale regolamento. È opportuno stabilire le norme relative alle procedure per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento.
(3)Gli Stati membri dovrebbero tenere gli organismi pagatori sotto supervisione costante. Essi dovrebbero istituire un sistema per lo scambio di informazioni per riferire alle autorità competenti e tenerle informate sui possibili casi di inosservanza. Per permettere agli Stati membri di gestire tali casi dovrebbe essere istituita una procedura che preveda l'obbligo di redigere un piano per rimediare alle carenze individuate entro un termine stabilito. Per quanto riguarda la spesa effettuata dagli organismi pagatori il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri anche se non hanno attuato tale piano entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere di perseguire le inadempienze attraverso la procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
(4)A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116, i responsabili degli organismi pagatori riconosciuti sono tenuti a redigere dichiarazioni di gestione per quanto riguarda la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite, il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, nonché il fatto che le spese siano effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116. È opportuno definire regole per quanto riguarda il contenuto e il formato di tali dichiarazioni di gestione.
(5)È opportuno stabilire le norme per il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10, del regolamento (UE) 2021/2116 e i compiti degli organismi di certificazione di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento. Inoltre al fine di garantire che le certificazioni e le relazioni redatte dagli organismi di certificazione siano utili alla Commissione nella procedura di liquidazione dei conti è opportuno definirne il contenuto.
(6)Per garantire la gestione corretta degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in seguito denominati congiuntamente "i Fondi"), gli organismi pagatori dovrebbero tenere una contabilità separata, riservata esclusivamente ai pagamenti effettuati e alle entrate con destinazione specifica riscosse da ciascuno dei Fondi. A tale scopo la contabilità tenuta dagli organismi pagatori dovrebbe indicare distintamente, per ciascuno dei Fondi, le spese sostenute e rispettivamente le entrate a destinazione specifica riscosse, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e degli articoli 6 e 45 del regolamento (UE) 2021/2116, e permettere di collegare tali spese ed entrate alle risorse finanziarie messe a loro disposizione a titolo del bilancio dell'Unione.
(7)La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati a effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro valuta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento del totale delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati debbano essere in grado di fornire i dati relativi alle spese e alle entrate sia in euro che nella valuta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.
(8)Le spese cofinanziate dal bilancio unionale e dai bilanci nazionali per il sostegno dello sviluppo rurale nell'ambito del FEASR si basano sui piani strategici della PAC che specificano diversi tipi di intervento e tassi di partecipazione specifici. In conformità del principio della sana gestione finanziaria, è opportuno che tali spese siano monitorate e contabilizzate su questa base in modo che tutte le operazioni possano essere identificate per piano strategico della PAC, tipi di intervento e tassi di partecipazione specifici. In questo modo può essere verificata la corrispondenza tra le spese effettuate e le risorse finanziarie con destinazione specifica. In questo contesto, è opportuno specificare gli elementi di cui devono tener conto gli organismi pagatori. In particolare, gli organismi pagatori dovrebbero indicare chiaramente nei conti l'origine delle risorse finanziarie, pubbliche e dell'Unione, con riferimento al finanziamento realizzato. Inoltre gli importi che devono essere recuperati presso i beneficiari e gli importi già recuperati dovrebbero essere identificati e presentati con riferimento all'operazione originaria.
(9)Gli Stati membri mobilitano le risorse per finanziare le spese del FEAGA di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2116 prima che la Commissione finanzi tali spese sotto forma di rimborsi mensili delle spese sostenute. In alternativa gli Stati membri ricevono pagamenti anticipati sulla spesa del FEASR, i quali vengono successivamente liquidati nell'ambito della liquidazione finanziaria annuale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116. Per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari, è opportuno che gli Stati membri raccolgano, ai fini dei rimborsi mensili e intermedi, le informazioni necessarie per dimostrare la completezza, l'esattezza e la veridicità delle spese effettuate e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest'ultima man mano che si procede all'esecuzione delle spese e delle entrate suddette. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei Fondi. La trasmissione delle informazioni con tale periodicità dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione le informazioni complete raccolte in modo da permettere un controllo adeguato delle spese.
(10)Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori riguardano i dati necessari per la gestione e il monitoraggio dei fondi dell'Unione. Tuttavia tali obblighi non coprono i requisiti relativi al rimborso delle spese, né i dati dettagliati che devono essere forniti alla Commissione per ottenere detti rimborsi. È quindi opportuno precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico dei Fondi che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione. Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti dei Fondi, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo è opportuno prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.0131.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC
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