Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 8, l’articolo 13, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 5, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 39, paragrafo 3, l’articolo 45, lettere da a) a i), l’articolo 56, lettere a), b) e c) e l’articolo 84, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell’UE stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente questi obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti mediante la PAC e definisce i tipi di intervento e i requisiti comuni a livello di Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC.

(2)Al fine di garantire la natura comune della PAC e del mercato interno, il regolamento (UE) 2021/2115 conferisce alla Commissione il potere di adottare requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC nell’ambito dei pagamenti diretti, di taluni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nel settore dello sviluppo rurale, nonché norme comuni relative a tali settori per quanto riguarda la percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Tutti questi requisiti aggiuntivi devono essere presi in considerazione dagli Stati membri nella progettazione dei rispettivi piani strategici della PAC che riguardano tutti i settori interessati ed è pertanto opportuno stabilirli nel presente regolamento.

(3)Per quanto concerne gli interventi che gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici della PAC nell’ambito dei pagamenti diretti, è opportuno stabilire requisiti aggiuntivi per gli interventi sulla canapa e sul cotone. La concessione di pagamenti dovrebbe essere subordinata all’utilizzo di sementi certificate di determinate varietà di canapa.

(4)Inoltre è opportuno stabilire la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e la verifica del rispettivo tenore di tetraidrocannabinolo (tenore di THC) di cui all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115. La verifica del tenore di THC è necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e riveste altresì un ruolo strategico nel preservare la salute pubblica e garantire la coerenza con altri quadri giuridici, vale a dire il diritto penale nell’ambito del traffico illecito di stupefacenti e gli impegni nel quadro di obblighi internazionali quali la Convenzione unica sugli stupefacenti (3). È pertanto opportuno stabilire norme che armonizzino i metodi e le procedure applicati dagli Stati membri nella verifica delle varietà di canapa e nella determinazione quantitativa del tenore di THC nella canapa, al fine di garantire risultati comparabili.

(5)È opportuno prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire una determinazione efficace e affidabile del suo tenore di THC.

(6)Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, qualora una varietà superi per due anni consecutivi il tenore di THC di cui all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie a informare tempestivamente gli operatori che la coltivazione di tale varietà non conferisce il diritto ai pagamenti diretti.

(7)Le norme per la verifica delle varietà di canapa e la determinazione quantitativa del tenore di THC dovrebbero tenere conto del fatto che la canapa può essere coltivata sia come coltura principale che come coltura intercalare. In tale contesto è opportuno fornire una definizione della canapa coltivata come coltura intercalare.

(8)Il titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede un pagamento specifico per il cotone. Ai fini della concessione di tale pagamento è opportuno stabilire le norme e le condizioni relative all’autorizzazione per i terreni agricoli e le varietà. È inoltre opportuno stabilire condizioni aggiuntive al fine di garantire un’attività minima in linea con l’obiettivo del sostegno.

(9)Gli Stati membri di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone sulla base di criteri oggettivi relativi alla loro dimensione e organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un’organizzazione interprofessionale tenendo conto dell’obbligo per l’impresa di sgranatura appartenente all’organizzazione di poter prendere in consegna quantitativi sufficienti di cotone non sgranato.

(10)È opportuno stabilire obblighi specifici per gli agricoltori in qualità di membri di organizzazioni interprofessionali. Tali obblighi mirano a semplificare la gestione e il controllo dell’adesione degli agricoltori, nonché a rafforzare il potenziale miglioramento dell’efficienza delle organizzazioni derivante dal numero e dalla dedizione dei soci.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.020.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A020%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
4379
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89324275
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.135.184.195