LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il 28 luglio 2020 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione un progetto di decreto contenente norme sugli alimenti a base di proteine (di latte vaccino o caprino), che presentano l’aggiunta di almeno una o più vitamine, minerali o altre sostanze, e che sono destinati a essere utilizzati come bevande per i bambini nella prima infanzia di età compresa tra uno e tre anni (decreto concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia nel quadro della legge sulle merci) («il progetto notificato»).
(2)Il regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. A tale proposito l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 elenca le indicazioni da riportare sugli alimenti, conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni ivi previste.
(3)L’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, per motivi di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi o di protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e di repressione della concorrenza sleale.
(4)Il progetto notificato stabilisce, tra l’altro, ulteriori indicazioni obbligatorie per categorie specifiche di alimenti sotto forma di dichiarazioni che devono essere fornite ai consumatori quando «bevande per la prima infanzia» e «latte per la prima infanzia» sono immessi sul mercato nei Paesi Bassi. È pertanto necessario che la Commissione ne esamini la compatibilità con le suaccennate prescrizioni del regolamento e con le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(5)Il progetto notificato stabilisce prescrizioni specifiche di composizione, arricchimento, etichettatura e commercializzazione per gli alimenti a base di proteine di latte vaccino o caprino che sono destinati a essere utilizzati come bevande per i bambini nella prima infanzia di età compresa tra uno e tre anni. La sezione 2 del progetto notificato in particolare stabilisce prescrizioni relative alla composizione delle «bevande per la prima infanzia» e del «latte per la prima infanzia» e all’aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze a questi alimenti. La sezione 3 della misura notificata stabilisce talune prescrizioni per le denominazioni, le dichiarazioni e la presentazione delle informazioni ai consumatori.
(6)L’articolo 7 del progetto notificato dispone che per la commercializzazione di «bevande per la prima infanzia» e «latte per la prima infanzia» siano utilizzate le seguenti dichiarazioni: «a) la fascia di età compresa tra uno e tre anni a cui sono destinati; b) una dichiarazione attestante che il prodotto non sostituisce una dieta equilibrata; c) una dichiarazione attestante che il prodotto non sostituisce gli integratori di vitamina D; e d) una dichiarazione attestante che il prodotto non sostituisce il latte materno».
(7)Le autorità dei Paesi Bassi spiegano che le suddette indicazioni obbligatorie contenute nel progetto notificato sono giustificate da motivi di protezione della salute pubblica e di protezione dei consumatori.
(8)Le autorità dei Paesi Bassi non hanno presentato alcun elemento di prova che giustifichi la misura per motivi di protezione della salute pubblica. Al contrario, nella relazione che accompagna il progetto notificato le autorità dei Paesi Bassi spiegano che le «bevande per la prima infanzia» e il «latte per la prima infanzia» non sono necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini nella prima infanzia.
(9)L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione.
(10)Le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (2), che però è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) a decorrere dal 19 luglio 2016.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
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