Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/101 della Commissione del 24 gennaio 2022 relativa a un progetto di decreto del Regno dei Paesi Bassi concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti prevede, in mancanza di disposizioni comunitarie, la notifica e la valutazione di nuove disposizioni nazionali concernenti, tra l’altro, il divieto o la restrizione dell’utilizzo di talune sostanze di altro tipo nella produzione di determinati alimenti.

(2)Secondo la procedura di cui all’articolo 12, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1925/2006, il 28 luglio 2020 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione un progetto di decreto contenente norme sugli alimenti a base di proteine di latte vaccino o caprino, che presentano l’aggiunta di almeno una o più vitamine, minerali o altre sostanze, e che sono destinati a essere utilizzati come bevande per i bambini nella prima infanzia di età compresa tra uno e tre anni (decreto concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia nel quadro della legge sulle merci).

(3)L’articolo 1 del progetto di decreto stabilisce una definizione di «bevanda per la prima infanzia» e di «latte per la prima infanzia».

(4)Gli articoli 3 e 4 del progetto di decreto stabiliscono i requisiti in materia di composizione delle «bevande per la prima infanzia» e del «latte per la prima infanzia», comprese le restrizioni all’utilizzo di talune altre sostanze ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(5)L’articolo 3 del progetto di decreto prevede in particolare prescrizioni minime in materia di composizione per le proteine, i lipidi e i carboidrati, come stabilito nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2).

(6)L’articolo 4 del progetto di decreto prevede inoltre che, per quanto riguarda talune altre sostanze, si applichino le prescrizioni in materia di composizione di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127.

(7)Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che il progetto di misura sia giustificato da motivi di protezione della salute umana. Più precisamente, le autorità dei Paesi Bassi sostengono che, al fine di garantire che i bambini nella prima infanzia consumino quantità sicure di «altre sostanze», il «latte per la prima infanzia» e le «bevande per la prima infanzia» dovrebbero soddisfare le stesse prescrizioni in materia di composizione previste per le «altre sostanze» dalla normativa armonizzata per le formule di proseguimento.

(8)A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha imposto alla Commissione di analizzare l’eventuale necessità di disposizioni specifiche per le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, il 31 marzo 2016 la Commissione ha adottato una relazione (4). La suddetta relazione ha concluso che non sono necessarie disposizioni specifiche per questa categoria di alimenti in quanto l’applicazione corretta e completa del quadro generale della legislazione alimentare dell’Unione europea può regolamentare adeguatamente la composizione delle bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia e la comunicazione sulle caratteristiche del prodotto. Tali conclusioni erano basate sul parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») sulle formule per bambini nella prima infanzia pubblicato nel 2013 (5), in cui l’Autorità ha osservato che tali prodotti non hanno un «ruolo cruciale» e «non possono essere considerati necessari per rispondere alle esigenze nutrizionali dei bambini» se confrontati con altri prodotti alimentari che possono essere inclusi nella loro normale alimentazione.

(9)A decorrere dal 20 luglio 2016 le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia sono pertanto considerate normali alimenti e sono quindi regolamentate esclusivamente dalle norme orizzontali della legislazione alimentare dell’Unione europea.

(10)Qualora uno Stato membro introduca un ostacolo agli scambi, tale provvedimento dovrebbe lasciare impregiudicati gli articoli 34 e 36 del trattato ed essere adeguato e proporzionato all’obiettivo legittimo da raggiungere. Per quel che riguarda la proporzionalità, la misura dovrebbe limitarsi a quanto è necessario per tutelare efficacemente l’obiettivo legittimo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC

 

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