Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/99 del Consiglio del 25 gennaio 2022 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1354 che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del Regolamento (UE) 2020/672.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Facendo seguito a una richiesta presentata dal Portogallo l’11 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 (2), ha concesso al Portogallo assistenza finanziaria sotto forma di prestito dell’importo massimo di 5 934 462 488 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali del Portogallo volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)Il prestito doveva essere utilizzato dal Portogallo per finanziare regimi di riduzione dell’orario lavorativo, misure analoghe e misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.

(3)L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Portogallo. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica portoghese connessa alle nuove misure attuate dal Portogallo, vale a dire il regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito ha particolarmente risentito della pandemia di COVID-19, il regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico nonché l’assunzione di personale sanitario supplementare e gli straordinari nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare le sfide connesse alla pandemia.

(4)L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dal Portogallo nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un grave impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Il Portogallo registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 135,2 % del prodotto interno lordo (PIL) alla fine del 2020. Le previsioni d’autunno 2021 della Commissione prospettano per il Portogallo una riduzione del disavanzo pubblico e del debito pubblico rispettivamente al 4,5 % e al 128,1 % del PIL nel 2021, e un aumento del suo PIL del 4,5 % nel 2021.

(5)Il 9 dicembre 2021 il Portogallo ha chiesto all’Unione di ampliare l’elenco delle misure per le quali la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 aveva già concesso assistenza finanziaria, al fine di integrare ulteriormente gli sforzi nazionali intrapresi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, in particolare le misure di cui ai considerando 6 e 7.

(6)La «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre» e la successiva «ordinanza governativa n. 19-A/2021 del 25 gennaio», citate nella richiesta del Portogallo del 9 dicembre 2021, hanno istituito un regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito ha particolarmente risentito della pandemia di COVID-19. Nel caso dei lavoratori autonomi, la misura prevede una prestazione pari a due terzi della diminuzione del reddito mensile dei lavoratori registrata tra la media mensile risultante dall’ultimo conto economico trimestrale e la media mensile del 2019, con un limite superiore di 501,16 EUR. Ne possono beneficiare i lavoratori autonomi che hanno subito una diminuzione del reddito pari ad almeno il 40 % nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto al 2019. Nel caso dei lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale, la misura prevede: i) per i lavoratori dipendenti, una prestazione pari alla differenza tra il valore di riferimento mensile di 501,16 EUR e il salario mensile medio per adulto del rispettivo nucleo familiare; oppure, ii) per i lavoratori autonomi, una prestazione pari a due terzi della diminuzione del reddito mensile dei lavoratori registrata tra la media mensile risultante dall’ultimo conto economico trimestrale e la media mensile del 2019, con un limite superiore di 501,16 EUR. Nel caso dei dirigenti, la misura prevede una prestazione pari o al loro reddito mensile medio di riferimento se questo è inferiore a 1,5 volte l’indice di sostegno sociale del Portogallo (438,81 EUR nel 2021), oppure a due terzi del loro reddito mensile medio di riferimento se questo è pari o superiore a tale indice. Ne possono beneficiare i dirigenti la cui attività imprenditoriale è stata temporaneamente sospesa a causa della pandemia di COVID-19 o che hanno registrato perdite di entrate pari ad almeno il 40 % nei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. In tutti i casi, la prestazione ha un limite inferiore pari a 50 EUR o al 50 % della diminuzione del reddito mensile registrata, se questo scende tra il 50 % e il 100 % dell’indice di sostegno sociale del Portogallo, oppure a 219,40 EUR se la diminuzione del reddito supera tale indice.

(7)L’«allegato della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020 del 6 giugno» e la successiva «ordinanza governativa n. 180/2020 del 3 agosto» nonché l’«ordinanza governativa n. 37-A/2021 del 15 febbraio», citate nella richiesta del Portogallo del 9 dicembre 2021, istituiscono un regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico. Il regime prevede una prestazione pari all’indice di sostegno sociale del Portogallo (438,81 EUR).

(8)Il Portogallo ha inoltre introdotto una serie di nuove misure di carattere sanitario, che ha attuato per affrontare l’epidemia di COVID-19, in particolare le misure di cui al considerando 9.

(9)Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e il successivo «decreto-legge n. 10-A/2021 del 2 febbraio», citati nella richiesta del Portogallo del 9 dicembre 2021, hanno previsto l’assunzione di personale sanitario supplementare e gli straordinari nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare le sfide connesse alla pandemia. In particolare è stata razionalizzata la procedura amministrativa di assunzione di lavoratori con contratti a tempo determinato da parte del Servizio sanitario nazionale e dall’inizio della pandemia di COVID-19 è stato assunto personale medico e infermieristico supplementare. Inoltre per il Servizio sanitario nazionale sono stati sospesi i limiti di legge stabiliti per gli straordinari dei dipendenti pubblici ed è stato reso possibile organizzare, ove necessario, turni di lavoro straordinario dei medici specialisti e del personale infermieristico al fine di far fronte alla pandemia di COVID-19.

(10)Il Portogallo soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Portogallo ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 5 934 462 488 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per far fronte agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso alle nuove misure direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Portogallo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC

 

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