IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Facendo seguito a una richiesta presentata dall’Ungheria il 6 agosto 2020, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 (2) il Consiglio ha concesso all’Ungheria assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 504 330 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali dell’Ungheria volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
(2)Il prestito doveva essere utilizzato dall’Ungheria per finanziare misure analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561.
(3)L’epidemia di COVID-19 ha immobilizzato una parte significativa della forza lavoro in Ungheria. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica ungherese connessa alla nuova misura, vale a dire un regime di sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori interessati dalle misure di protezione e dalle misure di cui all’articolo 3, lettere f), g), h), i) e j), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561.
(4)L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall’Ungheria nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto considerevole sulle finanze pubbliche. L’Ungheria aveva un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’8,0 % e all’80,1 % del prodotto interno lordo (PIL) alla fine del 2020. Le previsioni d’autunno 2021 della Commissione prospettano per l’Ungheria una riduzione del disavanzo pubblico e del debito pubblico, che nel 2021 scenderebbero rispettivamente al 7,5 % e al 79,2 % del PIL, e un aumento del suo PIL del 7,4 % nel 2021.
(5)Il 1o dicembre 2021 l’Ungheria ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione di 147 140 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, in particolare le misure di cui ai considerando da (6) a (8).
(6)Con «Decreto governativo n. 485/2020. (XI. 10.)» (3), l’Ungheria ha prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e modificato una serie di misure di natura fiscale di cui all’articolo 3, lettere f), g), h) e j), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561. Il prestito richiesto dall’Ungheria è destinato a coprire soltanto le spese per il periodo da dicembre 2020 a giugno 2021. Il Decreto contiene la condizione esplicita che i beneficiari debbano mantenere il contratto di lavoro in essere al momento dell’entrata in vigore del Decreto, che non deve essere estinto mediante preavviso da parte del datore di lavoro per la durata delle rispetive misure. La gamma dei settori ammissibili al sostegno è stata modificata dall’articolo 1 del «Decreto governativo n. 571/2020. (XII. 9.)» (4), dall’articolo 1 del «Decreto governativo n. 638/2020. (XII. 22.)» (5), dall’articolo 1 del «Decreto governativo n. 105/2021. (III. 3.)» (6), dall’articolo 1 del «Decreto governativo n. 147/2021. (III. 27.)» (7), e dall’articolo 1 del «Decreto governativo n. 204/2021. (IV. 29.)» (8). Per i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, l’Ungheria ha introdotto un’esenzione dal versamento degli oneri sociali e degli oneri relativi alla formazione a carico dei datori di lavoro, inizialmente per il periodo da marzo a dicembre 2020, nonché una riduzione del contributo per la riabilitazione a carico dei datori di lavoro, inizialmente per il periodo da marzo a giugno 2020.L’Ungheria ha inoltre introdotto un’esclusione dei costi relativi al personale dalla base imponibile dell’imposta sulle piccole imprese («KIVA»), inizialmente per il periodo da marzo a giugno 2020. Per tali misure è stata richiesta soltanto la parte della spesa totale (o del mancato gettito) relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o ove i dipendenti mantengono il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa. Dal momento che rappresentano gettito cui il governo rinuncia, tali misure possono essere considerate equivalenti alla spesa pubblica.
(7)Inoltre, con «Decreto governativo n. 105/2021. (III. 3.)», con l’articolo 1 del «Decreto governativo n. 147/2021. (III. 27.)» e con l’articolo 1 del «Decreto governativo n. 204/2021. (IV. 29.)», l’Ungheria ha modificato l’esenzione dal regime forfettario per le piccole imprese («KATA»), di cui all’articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561, inizialmente introdotta per il periodo da marzo a giugno 2020 e prorogata per il periodo marzo-aprile 2021. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.
(8)Con il «Decreto governativo n. 310/2021. (VI. 7.)» sul sostegno compensativo ai lavoratori autonomi (9), l’Ungheria ha inoltre introdotto un nuovo regime di sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori penalizzati dalle misure di confinamento, a condizione che mantengano l’attività per almeno due mesi dopo la fine prevista dello stato di emergenza. Il pagamento una tantum corrisponde al salario minimo mensile garantito (HUF 219 000). Il periodo di ammissibilità termina con la fine dello stato di emergenza. Il gruppo destinatario del regime è costituito da titolari di imprese individuali che non hanno dipendenti e che non sono ammissibili al sostegno nell’ambito di un regime retributivo settoriale. La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.
(9)L’Ungheria soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L’Ungheria ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 897 720 542 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a una nuova misura che alla proroga di misure esistenti direttamente connesse a misure analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Ungheria. L’Ungheria ha finanziato 113 740 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione. L’Ungheria ha finanziato 132 510 542 EUR dell’aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.
(10)Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato l’Ungheria e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a misure analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo cui si fa riferimento nella richiesta del 1o dicembre 2021.
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Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.017.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A017%3ATOC
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