Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/94 della Commissione del 24 gennaio 2022 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosmet, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2007/25/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva fosmet nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L’approvazione della sostanza attiva fosmet indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2022.

(4)Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosmet è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 settembre 2020 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)L’Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Il 20 agosto 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il fosmet soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha modificato le sue conclusioni e lo ha comunicato alla Commissione il 22 luglio 2021.

(8)L’Autorità ha individuato un rischio inaccettabile per gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i residenti, anche con l’uso di dispositivi di protezione individuale o l’applicazione delle misure di mitigazione del rischio disponibili. Ha inoltre individuato un elevato rischio acuto e cronico per i consumatori e gli organismi acquatici e un rischio elevato per gli uccelli, i mammiferi e gli antropodi non bersaglio (comprese le api).

(9)Inoltre L’Autorità non ha potuto effettuare una valutazione completa del rischio per i consumatori, poiché sulla base delle informazioni fornite dal richiedente non è stato possibile valutare né tutti i prodotti né tutti i metaboliti potenzialmente rilevanti. Infine l’Autorità ha concluso che la valutazione della neurotossicità nella fase di sviluppo non poteva essere ultimata in quanto il richiedente non ha presentato alcuno studio adeguato.

(10)La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo il 26 gennaio 2021 e un progetto di regolamento relativo al fosmet il 24 marzo 2021.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.016.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A016%3ATOC

 

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