Regolamento (UE) 2022/93 della Commissione del 20 gennaio 2022 che modifica gli allegati II, III e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze acrinatrina, fluvalinato, folpet, isofetamid, spinetoram e spirotetrammato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza fosetil gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1, e per il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e tali sostanze non sono state iscritte nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo su pesche e peperoni di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acrinatrina, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)Per quanto riguarda la sostanza fluvalinato, è stata presentata una domanda simile per i pomodori e i cocomeri. Per quanto riguarda la sostanza folpet, è stata presentata una domanda simile per l’orzo, l’avena e la segale. Per quanto riguarda la sostanza fosetil, è stata presentata una domanda simile per limoni, limette, mandarini e «infusioni di erbe da foglie ed erbe», a seguito dell’utilizzo di fosfonati di potassio. Per quanto riguarda la sostanza isofetamid, è stata presentata una domanda simile per i frutti di piante arbustive. Per quanto riguarda la sostanza spinetoram, è stata presentata una domanda simile per la portulaca/porcellana. Per quanto riguarda la sostanza spirotetrammato, è stata presentata una domanda simile per i porri, le cipolline/cipolle verdi e cipollette e il «miele e altri prodotti dell’apicoltura».

(4)In conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(6)Per quanto riguarda la sostanza spinetoram nella portulaca/porcellana, l’Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per le lattughe e ha formulato un parere motivato sull’LMR proposto (3). In tale contesto la valutazione, da parte dell’Autorità, delle sperimentazioni sui residui in relazione a buone pratiche agricole (GAP) sulle lattughe ha portato alla proposta di LMR di 4 mg/kg. Conformemente alle linee guida esistenti dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR (4) è opportuno fissare l’LMR per la portulaca/porcellana a 4 mg/kg sulla scorta delle sperimentazioni sui residui condotte sulle lattughe.

(7)Per quanto riguarda tutte le altre domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(8)A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nel contesto dell’approvazione delle sostanze attive a basso rischio virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, sono state incluse nei fascicoli sintetici domande degli LMR a sostegno degli impieghi rappresentativi sui pomodori conformemente alle GAP nell’Unione. Le domande sono state valutate dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento. L’Autorità ha esaminato le domande e ha formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio di tali sostanze attive come antiparassitari (6). In tale contesto l’Autorità non ha ritenuto necessario fissare valori di riferimento per tali sostanze e ha raccomandato di includere il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.016.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A016%3ATOC

 

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