LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 7, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/883, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati siano raccolti e trasmessi alla Commissione.
(2)Il manuale di Eurostat sulle statistiche sui rifiuti (2) dovrebbe servire da base per statistiche sui rifiuti di alta qualità, armonizzate ed efficienti conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nonché coerenti con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), consentendo il confronto dei dati tra gli Stati membri.
(3)La direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede la comunicazione elettronica della notifica anticipata dei rifiuti, che comprende informazioni sui rifiuti accidentalmente pescati, ed è necessario prevedere una metodologia specifica per la raccolta di informazioni sui rifiuti accidentalmente pescati dalle navi da pesca che sono soggette alla direttiva (UE) 2019/883, ma escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE.
(4)Non è sempre possibile o efficace sotto il profilo dei costi misurare sia la massa sia il volume dei rifiuti accidentalmente pescati. Pertanto agli Stati membri dovrebbe essere consentito stimare la massa in funzione del volume o il volume in funzione della massa, utilizzando una stima della densità dei rifiuti accidentalmente pescati adeguata alle circostanze del caso.
(5)Al fine di garantire l’omogeneità, la qualità e la comparabilità dei dati raccolti per il monitoraggio del volume e della quantità di rifiuti accidentalmente pescati in tutti gli Stati membri, gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Il metodo di raccolta di dati da parte degli Stati membri sul volume e sulla massa dei rifiuti accidentalmente pescati è coerente con il manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti.
2.Per le navi da pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa sulle informazioni fornite nella notifica anticipata dei rifiuti a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883.
3.Per le navi da pesca che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/59/CE, la raccolta di dati sui rifiuti accidentalmente pescati si basa su uno dei seguenti metodi descritti nel manuale Eurostat sulle statistiche sui rifiuti:
a)indagini;
b)fonti amministrative o altre fonti;
c)procedure di stima statistica;
d)una combinazione dei metodi di cui alle lettere a), b) e c).
Articolo 2
1.I rifiuti accidentalmente pescati sono comunicati conformemente ai componenti di cui alla tabella 1 dell’allegato.
2.I rifiuti accidentalmente pescati possono includere attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa, che può essere comunicata separatamente dagli altri rifiuti marini.
3.La tabella 2 dell’allegato presenta gli elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati.
4.La tabella 3 dell’allegato definisce il formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati e il metodo di aggregazione.
Articolo 3
1.Il quantitativo di rifiuti accidentalmente pescati è comunicato in volume e in massa.
2.Se del caso, la conversione del volume (V) in massa (m) è calcolata con la formula seguente:
m = ρV
dove ρ è la densità stimata del materiale (kgm-3), m è la massa (kg) e V è il volume (m3).
Articolo 4
A decorrere dal 1o gennaio 2022 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per i periodi annuali dal 1o gennaio al 31 dicembre. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono state raccolte.
Gli Stati membri comunicano i dati raccolti per l’anno 2021 entro il 30 giugno 2022, per quanto più possibile conformemente all’allegato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3ATOC
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