Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione del 21 gennaio 2022.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Ai fini della riduzione delle tariffe di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/883, dovrebbero essere utilizzati i criteri di cui all’allegato.

(2)I criteri di cui alla sezione 1 dell’allegato corrispondono agli sforzi essenziali per ridurre i rifiuti. Essi dovrebbero pertanto essere obbligatori.

(3)I criteri aggiuntivi di cui alla sezione 2 dell’allegato possono essere applicati per incentivare pratiche e attrezzature specifiche, che possono anche essere utili per ridurre i rifiuti. Tali criteri dovrebbero pertanto essere facoltativi.

(4)Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione della riduzione delle tariffe di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.

(5)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali tengono conto dei criteri di cui alla sezione 1 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883.

2.Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali possono tenere conto dei criteri di cui alla sezione 2 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3ATOC

 

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