LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Ai fini della riduzione delle tariffe di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/883, dovrebbero essere utilizzati i criteri di cui all’allegato.
(2)I criteri di cui alla sezione 1 dell’allegato corrispondono agli sforzi essenziali per ridurre i rifiuti. Essi dovrebbero pertanto essere obbligatori.
(3)I criteri aggiuntivi di cui alla sezione 2 dell’allegato possono essere applicati per incentivare pratiche e attrezzature specifiche, che possono anche essere utili per ridurre i rifiuti. Tali criteri dovrebbero pertanto essere facoltativi.
(4)Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione della riduzione delle tariffe di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
(5)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali tengono conto dei criteri di cui alla sezione 1 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883.
2.Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali possono tenere conto dei criteri di cui alla sezione 2 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3ATOC
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