LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’effettiva applicazione dell’obbligo di conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta è fondamentale per affrontare efficacemente il problema dei rifiuti marini e di altri rifiuti immessi dalle navi nell’ambiente marino.
(2)Un unico meccanismo unionale di selezione basato sul rischio dovrebbe prevedere condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/883.
(3)Istituendo un meccanismo unionale di selezione basato sul rischio, le autorità competenti degli Stati membri disporranno di uno strumento di sostegno per adempiere all’impegno di ispezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/883.
(4)Al fine di valutare il rischio che una nave non rispetti gli obblighi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/883, è opportuno tenere conto di diversi parametri, che congiuntamente forniscono una chiara indicazione del rischio. Tali parametri dovrebbero essere: la non conformità o le indicazioni di non conformità ai requisiti per il conferimento di rifiuti; il periodo di tempo trascorso dall’ultima ispezione; l’esistenza di precedenti segnalazioni di non conformità da parte delle autorità portuali competenti; il porto di scalo precedente e quello successivo; l’esistenza di un’esenzione per la nave in questione e le informazioni contenute in SafeSeaNet e THETIS-EU.
(5)Al fine di garantire condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Ai fini delle ispezioni gli Stati membri classificano le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/883 nelle seguenti categorie di livello di rischio:
a)livello di rischio 1 (rischio elevato);
b)livello di rischio 2 (rischio medio);
c)livello di rischio 3 (rischio basso);
d)livello di rischio 4 (rischio minimo).
2.Per ciascuna nave la categoria di livello di rischio è determinata sulla base dei parametri di rischio di cui alla tabella 1 dell’allegato.
3.I parametri relativi al livello di rischio di cui alla tabella 1 dell’allegato si applicano secondo la metodologia di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato.
Articolo 2
Nel rispettare gli impegni di ispezione di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883, gli Stati membri si conformano alle seguenti prescrizioni:
a)dare priorità all’ispezione delle navi con una categoria di livello di rischio più elevata;
b)selezionare in modo casuale per l’ispezione almeno l’1 % del numero di navi da ispezionare ogni anno.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3ATOC
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