LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883 prevede una deroga all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo per le navi che dispongono di sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono stati accumulati e che saranno accumulati durante il viaggio previsto fino al successivo porto di scalo.
(2)Applicando il metodo di calcolo definito nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter applicare in modo armonizzato le deroghe all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo in relazione alla disponibilità di una sufficiente capacità di stoccaggio.
(3)Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato allo smaltimento dei rifiuti di cui all’allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»). Come stabilito nell’allegato II della convenzione MARPOL, lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dalla convenzione MARPOL prevedendo obbligatoriamente il conferimento di tali rifiuti nel porto di scarico del carico prima che venga caricato un nuovo carico, o consentendo in alternativa lo scarico in mare a determinate condizioni. A seconda della sostanza, il conferimento dei residui del carico disciplinati dall’allegato II della convenzione MARPOL è obbligatorio prima della partenza, fatte salve le procedure e i controlli stabiliti a norma delle regole 13 e 16 dello stesso allegato. I residui del carico di cui all’allegato II della convenzione MARPOL, contenenti sostanze di categoria X, sostanze Y galleggianti persistenti ad alta viscosità e sostanze Y ad alta viscosità o solidificanti, sono disciplinati dall’obbligo di prelavaggio e conferimento di tali rifiuti in un impianto portuale di raccolta di cui alle regole 13 e 16 dell’allegato II della convenzione MARPOL.
(4)Il metodo di calcolo non dovrebbe essere applicato ai rifiuti accidentalmente pescati. Non sempre è presente a bordo uno stoccaggio dedicato per questa tipologia di rifiuti e il conferimento di tutti i rifiuti accidentalmente pescati è incentivato dal sistema di recupero dei costi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/883.
(5)Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione delle esenzioni dall’obbligo di conferimento dei rifiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Gli Stati membri calcolano la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883 utilizzando il metodo di cui all’allegato I del presente regolamento.
2.Al fine di verificare le informazioni fornite conformemente all’allegato 2 della direttiva (UE) 2019/883 mediante una stima della produzione a bordo delle diverse tipologie di rifiuti, gli Stati membri tengono conto dei tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento.
3.In aggiunta ai tassi di produzione di rifiuti di cui all’allegato II del presente regolamento, gli Stati membri possono utilizzare uno o entrambi i seguenti criteri per stimare la produzione a bordo di diverse tipologie di rifiuti:
a)dati storici relativi ai rifiuti prodotti sulla base dei moduli di notifica anticipata dei rifiuti e delle ricevute di conferimento dei rifiuti disponibili per la nave in questione;
b)ispezioni a bordo per ottenere informazioni sui precedenti tassi di produzione di rifiuti, informazioni dettagliate sulla gestione dei rifiuti a bordo e dati specifici relativi alle apparecchiature o alle aree commerciali che incidono sul tasso effettivo di produzione di rifiuti.
Articolo 2
Il metodo di calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata di cui all’allegato I del presente regolamento non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:
a)tipologie di rifiuti di cui all’allegato II della convenzione MARPOL;
b)rifiuti accidentalmente pescati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3ATOC
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