LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Le misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («accessori per tubi» o il «prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese (il «paese interessato» o la «Cina») e della Thailandia sono state inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 584/96 (2) del Consiglio (le «misure iniziali»).
(2)A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base le misure iniziali sono state estese alle importazioni spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie rispettivamente di Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine o meno, dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 964/2003 (3), (CE) n. 2052/2004 (4), (CE) n. 2053/2004 (5) e (CE) n. 655/2006 (6).
(3)Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934 (7) della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
1.2.Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi
(4)Le misure antidumping sono attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia (8).
1.3.Domanda di riesame in previsione della scadenza e apertura
(5)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (9) di alcune misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio («accessori per tubi»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «il paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («la domanda»).
(6)La domanda è stata presentata il 25 giugno 2020 dal Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry (comitato di difesa dell’industria degli accessori da saldare testa a testa) dell’Unione europea («il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell’Unione di accessori per tubi.
(7)La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
(8)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 ottobre 2020 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di accessori per tubi originari della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) («l’avviso di apertura»).
1.4.Parti interessate
(9)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori della RPC, gli importatori e gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare.
(10)Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.016.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A016%3ATOC
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