LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (2),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1059 stabilisce le risorse totali disponibili nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) e l’assegnazione di tali risorse alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione interregionale e alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche.
(2)A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059, la Commissione ha comunicato a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per la cooperazione transfrontaliera, la cooperazione transnazionale e la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, ripartiti per anno, secondo la metodologia di cui all’allegato XXVI, punto 8, del regolamento (UE) 2021/1060.
(3)A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, sulla base degli importi comunicati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, ciascuno Stato membro ha notificato alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo e la conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.
(4)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1059, la Commissione e gli Stati membri interessati stabiliscono il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dello strumento di preadesione III alla cooperazione transfrontaliera (IPA III-CBC) o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale alla cooperazione transfrontaliera per l’area geografica del vicinato (NDICI CBC).
(5)A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1059, la Commissione stabilisce altresì un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento, suddivisi per Stato membro.
(6)È pertanto necessario stabilire l’elenco dei programmi Interreg e indicare l’importo totale dell’intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l’importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per ciascun programma, nonché l’elenco degli importi trasferiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1059, suddivisi per Stato membro,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco dei programmi di cooperazione transfrontaliera, l’importo totale dell’intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l’importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per ciascun programma sono stabiliti all’allegato I.
Articolo 2
L’elenco dei programmi di cooperazione transnazionale, l’importo totale dell’intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l’importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per ciascun programma sono stabiliti all’allegato II.
Articolo 3
L’elenco dei programmi di cooperazione interregionale, l’importo totale dell’intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l’importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per ciascun programma sono stabiliti all’allegato III.
Articolo 4
L’elenco dei programmi di cooperazione delle regioni ultraperiferiche, l’importo totale dell’intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l’importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per ciascun programma sono stabiliti all’allegato IV.
Articolo 5
Gli importi trasferiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1059, suddivisi per Stato membro, sono stabiliti all’allegato V.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2022
Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.012.01.0151.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A012%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it