IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
(2)Mediante decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio (2) l’Ungheria era stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione, fino al 31 dicembre 2021 o fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore («misura speciale»).
(3)Con lettera del 19 aprile 2021 l’Ungheria ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024, vale a dire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3) sulla semplificazione delle disposizioni sull’IVA per le piccole imprese. La predetta direttiva consente altresì agli Stati membri di esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo nello Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.
(4)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 28 giugno 2021, ha trasmesso la richiesta presentata dall’Ungheria agli altri Stati membri. Con lettera del 29 giugno 2021 la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.
(5)La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le piccole imprese e le distorsioni della concorrenza, sia a livello nazionale che unionale, e a ridurre l’impatto negativo della transizione dall’esenzione all’imposizione («effetto soglia»). Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle autorità fiscali. La soglia di 48 000 EUR è coerente con la nuova soglia di esenzione di cui alla direttiva (UE) 2020/285.
(6)La misura speciale resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
(7)Secondo le informazioni fornite dall’Ungheria, la misura di deroga avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
(8)A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (4), l’Ungheria non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2021 e successivi.
(9)Tenuto conto dell’incidenza positiva della misura speciale sulla riduzione degli oneri amministrativi relativi all’IVA e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l’Ungheria ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.
(10)È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura speciale sia limitata nel tempo. Il limite temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva, nonché devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare l’Ungheria ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
(11)Al fine di evitare effetti destabilizzanti, è opportuno che l’Ungheria sia autorizzata ad applicare la misura speciale senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2022, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1490.
(12)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
L’Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.012.01.0148.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A012%3ATOC
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