Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione del 18 gennaio 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1)Il 21 dicembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 10 del regolamento di base pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura») (2).

(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata da Europacable («il denunciante») per conto di produttori dell'Unione. Il denunciante rappresentava oltre il 25 % della produzione totale di cavi di fibre ottiche dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») (3) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni con il governo della RPC si sono svolte il 16 dicembre 2020. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.

(4)Il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha aperto un'inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese (4) («l'inchiesta antidumping distinta»). Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione svolte nell'ambito della presente inchiesta antisovvenzioni e dell'inchiesta antidumping distinta, mutatis mutandis, sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori dell'Unione inclusi nel campione, il periodo in esame e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste.

1.2.Osservazioni in merito all'apertura

(5)La Commissione ha ricevuto osservazioni sull'apertura dal governo della RPC, dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), da un importatore (Connect Com) e dal denunciante.

(6)Il governo della RPC ha sostenuto che l'inchiesta non si sarebbe dovuta aprire perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative») e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo della RPC non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l'esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio. In risposta a tale affermazione del governo della RPC, il denunciante ha sostenuto che la denuncia conteneva tutte le informazioni di cui poteva ragionevolmente disporre e presentava elementi di prova più che sufficienti a dimostrare l'esistenza di una sovvenzione, di un pregiudizio e di un nesso di causalità tra i due. Il governo della RPC ha ribadito che la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard probatorio e, indipendentemente dalle informazioni di cui potrebbe ragionevolmente disporre il denunciante, devono sempre esservi elementi di prova sufficienti dell'esistenza e della natura di una sovvenzione, del pregiudizio notevole e di un nesso di causalità.

(7)La Commissione ha respinto le argomentazioni del governo della RPC. Infatti gli elementi di prova presentati nella denuncia costituivano tutte le informazioni di cui il denunciante poteva disporre in quella fase. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base alla quale essa ha aperto l'inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura. La denuncia conteneva inoltre elementi di prova sufficienti dell'esistenza di un pregiudizio per l'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

(8)A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare i dati disponibili per porre rimedio alla mancanza di elementi di prova forniti nella denuncia. La Commissione ha rilevato che il governo della RPC ha frainteso l'operato della Commissione al momento dell'apertura. Come indicato al considerando 7, la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base, tali da giustificare l'apertura di un'inchiesta. Logicamente la denuncia non ha potuto includere tutte le informazioni necessarie richieste dal governo della RPC, in quanto queste ultime rientravano nella valutazione dettagliata effettuata dalla Commissione durante l'inchiesta. La Commissione ha inoltre esaminato la denuncia alla luce di tutte le informazioni ad essa disponibili in relazione alla presunta sovvenzione, inclusa la propria prassi precedente. Ciò non significa che la Commissione applica i dati disponibili, ma piuttosto che essa utilizza tutte le informazioni disponibili per verificare le asserzioni contenute nella denuncia. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(9)Durante le consultazioni preliminari e nella sua comunicazione presentata in seguito all'apertura, il governo della RPC ha asserito più specificamente che il denunciante aveva utilizzato le leggi cinesi in modo selettivo e aveva male interpretato il loro collegamento con l'industria dei cavi di fibre ottiche e ha dichiarato che i documenti strategici, come il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia, la strategia «La Cina a banda larga», il tredicesimo piano quinquennale o la strategia «Made in China 2025», sono semplicemente dei documenti di orientamento e non sono vincolanti. La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha ripetuto tale argomentazione. Il governo della RPC ha inoltre affermato che il documento «Made in China 2025» non riguarda nello specifico i cavi di fibre ottiche. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva già stabilito in inchieste precedenti che i piani quinquennali della Cina sono di natura vincolante.

(10)La Commissione ha osservato che il governo della RPC non mette in discussione l'esistenza di tali piani, programmi o raccomandazioni, bensì solo la misura in cui essi sono vincolanti per l'industria dei cavi di fibre ottiche. La Commissione ha inoltre osservato che il denunciante ha fornito elementi di prova che indicano che la «fibra ottica» è menzionata in diversi documenti del governo, mentre nella strategia «Made in China 2025» è menzionata la «rete di fibre ottiche». Il governo della RPC non è stato in grado di produrre elementi di prova che dimostrassero l'inapplicabilità di tali dichiarazioni al prodotto in esame.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.012.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A012%3ATOC

 

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