LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 5, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)Il flusso di negoziazione giornaliero (DTF) è calcolato sulla base del volume delle transazioni. Le circostanze che determinano volumi di negoziazione più elevati possono pertanto costringere le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, compresi i market maker, a ridurre le loro attività di negoziazione. Ciò potrebbe comportare un rischio di riduzione della liquidità del mercato, con potenziali rischi per la stabilità finanziaria. Di conseguenza, a seguito di tali circostanze, i coefficienti del K-DTF dovrebbero essere adeguati in modo da non disincentivare le attività di negoziazione. Se le circostanze determinano un volume di negoziazione inferiore, tali considerazioni non si applicano e, di conseguenza, gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF dovrebbero basarsi unicamente sui volumi delle negoziazioni che si verificano nei periodi di elevata volatilità.
(2)Qualora in situazioni di stress del mercato i requisiti relativi al K-DTF risultino eccessivamente restrittivi e pregiudizievoli per la stabilità finanziaria, il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbe essere adeguato in modo da essere inferiore a quello indicato nella tabella 1 di tale articolo, al fine di evitare di rendere il K-DTF un disincentivo alla negoziazione.
(3)Dato che l’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 fa riferimento alle situazioni di stress del mercato di cui al regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione (2), l’inizio e la fine delle situazioni di stress del mercato dovrebbero essere in linea con l’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/578 relativo all’individuazione delle situazioni di stress del mercato da parte di una sede di negoziazione.
(4)Ai fini del calcolo del K-DTF adeguato, le situazioni di stress del mercato dovrebbero riguardare i casi in cui le variazioni a breve termine del volume e del prezzo di negoziazione hanno un impatto significativo per il calcolo del K-DTF. Poiché le situazioni di stress del mercato possono durare per un periodo indeterminato, compresi periodi di pochi minuti, i coefficienti adeguati dovrebbero essere in grado di riflettere il valore del flusso di negoziazione giornaliero che si verifica in periodi di durata diversa.
(5)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.013.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A013%3ATOC
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