LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione (2).
(2)La società Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd («Oyama»), codice addizionale TARIC (3) B773, soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping dello 0 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd per esigenze di sviluppo commerciale e di aver aggiunto un ulteriore ambito di attività concernente la ricerca e lo sviluppo sui motori e sul relativo sistema di controllo. In seguito alla modifica del nome (4), il 23 novembre 2020 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicabile sotto il nome precedente.
(3)La Commissione ha esaminato le informazioni contenute nel fascicolo e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata il 3 novembre 2020 presso le autorità competenti (ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato della città di Taicang) e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di indagine da parte della Commissione. Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione e in particolare l’aliquota del dazio antidumping ad essa applicabile.
(4)Alla luce delle considerazioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, affinché rispecchi il cambiamento di nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC B773, e fissare la data in cui prende effetto la modifica del nome alla data di registrazione, ossia il 3 novembre 2020.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è così modificato:
«Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd
B773»
è sostituito da
«Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd
B773».
2. A decorrere dal 3 novembre 2020 il codice addizionale TARIC B773, precedentemente attribuito a Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd, si applica a Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd.
3.Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.010.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A010%3ATOC
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