LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione (2).
(2)Il 3 giugno 2021 la società Ninghai Organic Chemical Factory (codice addizionale TARIC (3) A689), soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping dell'8,3 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd.
(3)La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente.
(4)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.
(5)Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 e in particolare l'aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.
(6)Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno inoltre confermato che la modifica del nome era applicabile a partire dal 16 maggio 2019, che è il giorno in cui è stata registrata dall'ufficio per la supervisione e l'amministrazione del mercato della contea di Ninghai. La modifica del nome dovrebbe pertanto avere effetto a decorrere da tale data.
(7)Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC A689.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 è così modificato:
«Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai
A689»
è sostituito da
«Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd., Ninghai
A689».
2.Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd. in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 per quanto riguarda Ninghai Organic Chemical Factory.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.010.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A010%3ATOC
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