LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) ed e), e l’articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Tali prescrizioni relative all’ingresso nell’Unione sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (3).
(2)L’articolo 239, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2016/429 prevede la possibilità per la Commissione di adottare norme speciali in materia di deroghe alle prescrizioni generali per l’ingresso nell’Unione di animali che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione da tale paese terzo o territorio. Sulla base di tale articolo, l’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione (4) al fine di stabilire norme speciali per l’ingresso di ungulati originari dell’Unione che vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli (eventi) organizzati al di fuori dell’Unione, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione subito dopo.
(3)L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (5) stabilisce, tra l’altro, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l’ingresso nell’Unione e per il transito attraverso l’Unione di animali terrestri. Tale regolamento di esecuzione non contiene tuttavia alcun modello di certificato che accompagni le partite di ungulati che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi organizzati al di fuori dell’Unione, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione subito dopo. In tale certificato l’autorità competente del paese terzo o territorio in cui si svolge l’evento dovrebbe fornire le necessarie garanzie sulla conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale per tali ingressi specifici di animali di cui all’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 modificato. Al fine di evitare indebite perturbazioni degli scambi, è pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 onde disporre che tale modello di certificato accompagni tali partite.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specie e categorie di animali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. In particolare, l’allegato II, parte 1, di tale regolamento di esecuzione contiene l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di ungulati. La parte 4 di tale allegato prevede determinate garanzie in materia di sanità animale che possono essere stabilite per determinati paesi terzi, territori o loro zone in conformità all’articolo 237 del regolamento (UE) 2016/429. A causa dei rischi per la sanità animale che potrebbero derivare dai movimenti di ungulati che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione subito dopo, la possibilità prevista all’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 relativa al ritorno nell’Unione di tali ungulati dopo la partecipazione a eventi organizzati al di fuori dell’Unione dovrebbe essere limitata a determinati paesi terzi e territori che offrano le necessarie garanzie. Tale possibilità dovrebbe essere pertanto descritta come una garanzia in materia di sanità animale nell’allegato II, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ed essere limitata a determinati paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di ungulati nella parte 1 di tale allegato.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:
1.All’articolo 14, dopo la lettera k) è aggiunta una nuova lettera l):
«l)ENTRY-EVENTS, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 12, per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione.»;
2.L’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.010.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A010%3ATOC
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