LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchiesta iniziale e misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), del Giappone, della Repubblica di Corea («Corea»), della Federazione russa («Russia») e degli Stati Uniti d’America («USA») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».
(2)Sulla base delle specifiche circostanze dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha deciso che i dazi variabili sotto forma di tre prezzi minimi all’importazione per tre diverse categorie di GOES fossero la forma di misura più appropriata per i seguenti motivi:
-In primo luogo, i tre prezzi minimi all’importazione consentirebbero ai produttori dell’Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole. Sarebbero una rete di sicurezza che consentirebbe loro di tornare a una redditività sostenibile e li incentiverebbe ad effettuare gli investimenti necessari a produrre in proporzione più tipi ad alta permeabilità del prodotto simile;
-In secondo luogo, i tre prezzi minimi all’importazione dovrebbero anche impedire gli effetti negativi degli indebiti aumenti dei prezzi dopo il periodo dell’inchiesta, che potrebbero avere un significativo impatto negativo sull’attività degli utilizzatori;
-In terzo luogo, permetterebbero anche di rispondere alle preoccupazioni degli utilizzatori, che temevano una penuria di GOES, in particolare dei tipi con una perdita massima di 0,90 W/kg e inferiore, che all’epoca erano estremamente necessari per soddisfare gli obiettivi di efficienza della fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Più in generale, eviterebbero gravi perturbazioni nell’approvvigionamento del mercato dell’Unione.
(3)I tre prezzi minimi all’importazione attualmente in vigore sono compresi tra 1 536 EUR/tonnellata e 2 043 EUR/tonnellata. Si applicano ai produttori esportatori menzionati singolarmente, per i quali sono stati stabiliti margini di dumping individuali, di tutti i paesi interessati, ossia RPC, Giappone, Repubblica di Corea, Federazione russa e Stati Uniti d’America:
-Se il prezzo cif franco frontiera dell’Unione è pari o superiore al prezzo minimo all’importazione, nessun dazio è dovuto;
-Qquando il prezzo all’esportazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, l’aliquota del dazio applicabile sarebbe la percentuale più bassa tra la differenza tra il prezzo minimo all’importazione applicabile e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto e le aliquote dei dazi antidumping ad valorem. A ciascun produttore esportatore si applicano pertanto dazi individuali. In nessun caso l’importo del dazio antidumping deve superare le aliquote del dazio antidumping ad valorem, che sono specifiche per ogni singolo produttore esportatore di ogni paese interessato.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(5)La domanda di riesame è stata presentata il 29 luglio 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di GOES dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 ottobre 2020 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di GOES originari della Cina, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America («i paesi interessati») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) («l’avviso di apertura»).
1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(7)L’inchiesta relativa al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
1.5.Recesso del Regno Unito dall’Unione europea
(8)Il presente procedimento è stato avviato il 30 ottobre 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento.
(9)Con una nota al fascicolo (5) datata 14 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. Non sono pervenute osservazioni da parte degli operatori del Regno Unito.
1.6.Parti interessate
(10)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti nei paesi interessati, gli importatori, gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all’inchiesta di riesame, invitandoli a partecipare.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.010.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A010%3ATOC
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