Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/47 della Commissione del 13 gennaio 2022 che autorizza l’immissione sul mercato della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione (2) stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi.

(3)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3) ha istituito un elenco dell’Unione di nuovi alimenti autorizzati.

(4)A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo.

(5)Il 6 maggio 2020 la Société de Produits Nestlé SA («il richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso siano utilizzati come ingredienti per infusi (comprese le bevande pronte da bere) e bevande aromatizzate destinati alla popolazione in generale.

(6)Il 13 novembre 2020 la società Luigi Lavazza SpA («il richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso siano utilizzati come ingredienti per infusi e bevande aromatizzate destinati alla popolazione in generale.

(7)A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, quest’ultima ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica. Société de Produits Nestlé SA ha presentato le informazioni richieste il 17 luglio 2020, il 17 novembre 2020 e il 23 dicembre 2020, mentre Luigi Lavazza SpA ha trasmesso le informazioni richieste il 2 aprile 2021.

(8)I dati presentati dai richiedenti dimostrano che l’uso della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso è storicamente comprovato nello Yemen, in Etiopia e in Bolivia.

(9)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 4 gennaio 2021 e il 6 aprile 2021 la Commissione ha inoltrato le notifiche valide agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»).

(10)Entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l’Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all’immissione sul mercato dell’Unione di polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC

 

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