Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione del 13 gennaio 2022 che attua il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 consente al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura di sostenere la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri.

(2)Il sostegno di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1139 contribuisce all’obiettivo specifico di aumentare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l’ammodernamento dei motori dei pescherecci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139.

(3)L’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1139 fa riferimento alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico utilizzate dal nuovo motore; è necessario individuare le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2.

(4)L’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1139 stabilisce che lo Stato membro debba accertare che il nuovo motore emetta il 20 % di CO2 in meno o utilizzi il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito nell’ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato.

(5)Ai fini di tale misurazione da parte dello Stato membro è necessario determinare cosa debba intendersi per «sforzo normale di pesca del peschereccio interessato», tenendo conto della grande varietà di pescherecci, delle loro tecniche di pesca, delle distanze percorse e dei fattori di carico che variano nel tempo e che hanno tutti un impatto sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tecnologie efficienti sotto il profilo energetico utilizzate dai nuovi motori

Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1139, si considera che i nuovi motori dei pescherecci utilizzano tecnologie efficienti sotto il profilo energetico nei casi in cui:

(1)Utilizzano:

a)idrogeno

b)ammoniaca

c)combustione interna

d)celle a combustibile

e)elettricità

f)una combinazione di elettricità e combustione (ibridi)

g)un sistema ibrido con celle a combustibile;

(2)Sono omologati a norma del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 2

Sforzo normale di pesca dei pescherecci

Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1139, gli Stati membri si basano sui seguenti elementi per decidere cosa debba intendersi per sforzo normale di pesca del peschereccio per il quale è presentata una domanda di sostegno:

(1)Le caratteristiche e i modelli di pesca del peschereccio interessato;

(2)La media di dieci bordate di pesca rappresentative effettuate nel corso dei tre anni civili precedenti la domanda di sostegno; e

(3)Le tecniche di pesca utilizzate e il tempo trascorso in mare dal peschereccio interessato durante le bordate di pesca rappresentative.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC

 

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