LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) contenuti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il sostegno finanziario nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (di seguito «FEAMPA») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle PCP può comportare l’interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l’applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall’Unione nell’ambito della PCP.
(2)Gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recante disposizioni comuni definiscono le condizioni alle quali può essere imposta, rispettivamente, l’interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti. In base a questi due articoli, le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire basi specifiche per l’interruzione e la sospensione dei pagamenti dovute all’inosservanza delle norme applicabili nell’ambito PCP.
(3)È necessario garantire certezza giuridica agli Stati membri che attuano i programmi operativi nell’ambito del FEAMPA e quindi definire i casi di inosservanza delle norme della PCP che comportano l’interruzione dei termini di pagamento e i casi di inosservanza grave delle norme della PCP che comportano la sospensione dei pagamenti.
(4)I casi che comportano l’interruzione dei termini di pagamento dovrebbero essere i casi di inosservanza delle norme della PCP essenziali per la conservazione e la sostenibilità ambientale delle risorse biologiche marine.
(5)I casi che comportano la sospensione dei pagamenti dovrebbero essere quelli in cui, oltre all’inosservanza che ha comportato l’interruzione dei termini di pagamento, lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione all’origine di tale inosservanza.
(6)L’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che la mancata elaborazione della relazione sull’equilibrio fra la capacità di pesca della flotta e le possibilità di pesca e/o la mancata attuazione del piano d’azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell’Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta.
(7)Inoltre, a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la mancata raccolta e/o fornitura tempestiva dei dati agli utilizzatori finali da parte di uno Stato membro possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell’Unione allo Stato membro in questione.
(8)Data l’importanza di garantire un trattamento equo e armonizzato degli operatori in tutti gli Stati membri sin dall’inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Casi di inosservanza
I casi di inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca (PCP) che possono comportare l’interruzione dei termini di pagamento di una domanda di pagamento a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1139 sono definiti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Casi di inosservanza
I casi di inosservanza grave, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca che possono comportare la sospensione dei pagamenti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2021/1139 sono i casi di inosservanza di cui all’articolo 1 nei quali uno Stato membro soggetto all’interruzione dei termini di pagamento di una domanda di pagamento a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1139 non abbia adottato le misure necessarie per conformarsi entro il periodo di tale interruzione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC
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