Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/44 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) contenuti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di rettifiche finanziarie al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.

(2)L'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce i casi in cui la Commissione applica rettifiche finanziarie. Inoltre, conformemente all'articolo 104, paragrafo 5, del medesimo regolamento, le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie connesse al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della PCP.

(3)Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139.

(4)A norma dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139 se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse alla grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro, deve essere applicata una rettifica finanziaria su base forfettaria.

(5)L'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione al fine di determinare i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria. L'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 enumera i casi in cui la Commissione può imporre rettifiche finanziarie sulla totalità o su una parte del contributo dell'Unione al programma. Nei casi contemplati all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), l'impatto finanziario dell'inadempienza da parte del beneficiario è quantificato sulla base dell'accordo di finanziamento tra il beneficiario e le autorità nazionali responsabili dell'attuazione del programma del FEAMPA. Di conseguenza l'applicazione di rettifiche finanziarie su base forfettaria può riguardare unicamente i casi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139.

(6)È pertanto necessario adottare criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria. Ciò garantirà la certezza del diritto e la parità di trattamento degli Stati membri che attuano i programmi del FEAMPA, nonché la trasparenza e la proporzionalità delle rettifiche finanziarie su base forfettaria.

(7)Il livello della rettifica finanziaria deve essere proporzionato alla natura, alla gravità, alla frequenza e alla durata dell'inadempienza grave delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

(8)È opportuno prevedere un sistema graduale di aliquote forfettarie che consenta la corretta applicazione della proporzionalità.

(9)Data l'importanza di garantire un trattamento equo e armonizzato di tutti gli Stati membri sin dall'inizio del periodo di programmazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC

 

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