LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2002/81/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva flumiossazina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3)L’approvazione della sostanza attiva flumiossazina indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 giugno 2022.
(4)Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva flumiossazina è stata presentata in conformità all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.
(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore una relazione di valutazione del rinnovo e il 4 marzo 2013 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.
(7)L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
(8)Il 5 giugno 2014 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che la flumiossazina soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 3 dicembre 2014 la Commissione ha presentato una relazione di riesame e un progetto di regolamento relativi alla flumiossazina al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(9)Su richiesta della Commissione, a norma rispettivamente dell’articolo 4, paragrafo 7 e dell’allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 15 dicembre 2016 l’Autorità ha adottato una relazione scientifica sulla valutazione dei dati relativi alla necessità della flumiossazina come erbicida per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici (7) e il 31 agosto 2018 ha adottato conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi dell’antiparassitario alla luce dei dati forniti sull’esposizione trascurabile (8).
(10)Il 15 marzo 2019 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha adottato un parere in cui raccomanda di classificare la flumiossazina come tossica per la riproduzione di categoria 2. Nel luglio 2019, a seguito della discussione con gli Stati membri nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, la Commissione ha incaricato l’Autorità di aggiornare le sue conclusioni sulla flumiossazina per quanto riguarda le proprietà di interferente endocrino conformemente ai criteri di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal regolamento (UE) 2018/605 (9).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC
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