Regolamento Delegato (UE) 2022/42 della Commissione dell'8 novembre 2021 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, il prodotto stimato della riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale.

(2)A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2022. Nelle loro notifiche Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato una stima superiore a zero.

(3)A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'esercizio 2023, una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per l'anno civile 2022.

(4)A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Portogallo hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2022, un determinato importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2023.

(5)È pertanto necessario adeguare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 in modo che i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino le decisioni adottate da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(7)Poiché le modifiche previste dal presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC

 

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