IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).
(3)Il 15 luglio 2021 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Porto Industriale di Cagliari SpA, in Italia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
(4)A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/691, la domanda dell’Italia è considerata ricevibile in quanto il territorio interessato dai collocamenti in esubero è un mercato del lavoro di dimensioni ridotte e i collocamenti in esubero hanno un grave impatto sull’occupazione e sull’economia regionale.
(5)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 493 407 EUR in relazione alla domanda presentata dall’Italia.
(6)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 1 493 407 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.009.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A009%3ATOC
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